REATI AGGRAVATI DALL’EVENTO
DIRITTO PENALESono quelle fattispecie per le quali sia stato tipizzato un reato base, doloso o colposo, per il quale sia prevista una certa sanzione, che peraltro subirà un aggravamento qualora dalla condotta base derivi un ulteriore evento aggravante. Per struttura, vengono associati al delitto preterintenzional
REATI COMMISSIVI (o di azione)
DIRITTO PENALESi realizzano mediante il compimento di una condotta attiva (es.: Art. 556 c.p.; Art. 624 c.p.).
REATI COMUNI
DIRITTO PENALERappresentano la maggior parte dei reati; il soggetto attivo di tali fattispecie criminose può essere chiunque (es.: Art. 575 c.p.; Art. 581 c.p.; Art. 624 c.p.; Art. 635 c.p.; Art. 639 c.p.; Art. 640 c.p.).
REATI DI EVENTO
DIRITTO PENALEAi fini della loro configurabilità, è necessario che dal compimento di una specifica condotta da parte del soggetto agente derivi il verificarsi di un dato evento (es.: Art. 434 c.p.; Art. 575 c.p.; Art. 582 c.p.; Art. 589 c.p.; Art. 590 c.p.; Art. 640 c.p.).
REATI DI MERA CONDOTTA
DIRITTO PENALEPer la loro realizzazione, la legge richiede il compimento di una determinata condotta, senza che sia necessario che da questa derivi un evento (es.: Art. 476 c.p.; Art. 614 c.p.).
REATI ISTANTANEI
DIRITTO PENALEPer tali reati, il momento consumativo coincide con l’istante in cui siano stati integrati tutti gli elementi costitutivi tipizzati dalla norma penale, non rilevando eventuali ulteriori effetti successivi (Es.: Art. 581 c.p.; Art. 624 c.p.; Art. 640 c.p.).
REATI NECESSARIAMENTE PLURISOGGETTIVI IMPROPRI
DIRITTO PENALEIn tali ipotesi, la norma richiede in astratto che più persone pongano in essere una pluralità di condotte per la realizzazione del fatto di reato, ma prevede che soltanto alcune di esse siano punibili (es.: Art. 640 c.p.; Art. 644 c.p.). Fatta eccezione per le vittime, in tali casi è possibile conf
REATI NECESSARIAMENTE PLURISOGGETTIVI PROPRI
DIRITTO PENALESi contraddistinguono per il fatto che, per la loro integrazione, la norma richiede in astratto più persone che pongano in essere una pluralità di condotte, prevedendo che queste siano tutte punibili (es.: Art. 319 c.p.; Art. 416 c.p.; Art. 416-bis c.p.; Art. 588 c.p.).
REATI OMISSIVI (o di omissione)
DIRITTO PENALESi configurano mediante una condotta di tipo omissivo. È possibile distinguere tra reati omissivi propri e reati omissivi impropri (o d’evento).
REATI OMISSIVI IMPROPRI (o d’evento)
DIRITTO PENALEAi fini della loro realizzazione, i reati de quibus richiedono il verificarsi di un determinato evento dannoso o pericoloso in conseguenza dell’astensione, da parte dell’agente, dal porre in essere una condotta giuridicamente doverosa. Non essendo espressamente tipizzati dal legislatore, la loro ind