PROCEDIMENTO PENALE

Il metodo scientifico-tecnologico innovativo e le nuove prove idonee a modificare il quadro probatorio che ha fondato la sentenza di condanna. Richiesta di revisione

16 Settembre 2019

Traccia

Tizia viene trovata morta in camera da letto, con una profonda ferita alla gola.

Sul pavimento viene altresì rinvenuto un grosso cacciavite insanguinato, immediatamente identificato come l’arma del delitto.

A seguito di indagini, si scopre che su quest’ultimo vi siano numerose impronte appartenenti al marito della donna, Orazio; questi diventa immediatamente l’unico sospettato e viene iscritto un procedimento penale a suo carico per il reato di omicidio volontario. A nulla valgono le giustificazioni fornite dal marito, il quale sostiene che sia normale la presenza delle sue impronte, trattandosi di uno strumento da lui utilizzato il giorno precedente per assemblare un mobile appena acquistato, del quale esibisce anche il relativo scontrino.

Un’ulteriore prova a carico dell’uomo, di natura meramente indiziaria, è rappresentata dal fatto che un vicino di casa affermi di aver visto una persona - presumibilmente Orazio - uscire da casa tra le ore 10:00 e le 11:00 e che la cosa lo avesse stranito, in quanto a quell’ora l’uomo si sarebbe dovuto trovare al lavoro.

Peraltro, la Corte d’Assiste, nel corso del giudizio di primo grado, rifiuta di prendere visione del filmato ripreso dalla telecamera di videosorveglianza puntata verso il portoncino della casa dei due coniugi perché ritenuto poco nitido e, pertanto, privo di qualsivoglia finalità probatoria.

Orazio, ad esito di dibattimento viene condannato alla pena di trenta anni di reclusione per il reato di cui agli artt. 575, 577, comma 2, c.p. e, seppure innocente, rinuncia all’appello; la sentenza diviene, quindi, irrevocabile e l’uomo viene condotto in carcere.

Dopo un anno, durante un colloquio con il fratello, quest’ultimo lo informa di aver sentito parlare di un nuovo dispositivo tecnologico che consenta di migliorare decisamente la qualità delle immagini video.

Orazio ne parla immediatamente con il suo legale, il quale, dopo aver reperito l’apparecchio, lo utilizza sul filmato della telecamera di videosorveglianza e scopre che nel giorno del delitto, dopo che Tizio è uscito per recarsi al lavoro, sia entrato in casa un secondo uomo, palesemente diverso da lui, seppure indossasse abiti simili, e che quello stesso uomo sia uscito poco dopo, di corsa, con le mani insanguinate.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Orazio, rediga l’atto giudiziario più idoneo alla sua tutela.

Giurisprudenza

 

  • Cassazione penale, sez. II, 13 marzo 2018,  n. 18765. La richiesta di revisione è ammissibile non solo quando la sentenza di condanna sia stata emessa a seguito di giudizio dibattimentale, ma anche quando la stessa sia stata emessa all'esito di giudizio abbreviato. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che nulla preclude al condannato di allegare come "prove nuove", idonee ai sensi dell'art. 631, lett. c), c.p.p., mezzi di prova che questi avrebbe già potuto indicare come integrazione probatoria nella richiesta di giudizio abbreviato).
  • Cassazione penale, sez. V, 20 febbraio 2018,  n. 10523. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'c.p.p., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili.
  • Cassazione penale, sez. IV, 08 giugno 2017,  n. 41182. La domanda di revisione della sentenza irrevocabile di condanna deve essere corredata da elementi che, se dimostrati, si rivelino tali da portare al proscioglimento del condannato.
  • Cassazione penale, sez. IV, 12 novembre 2014, n. 3446. Nella valutazione della richiesta di revisione spetta al giudice stabilire se il nuovo metodo scientifico posto a base della richiesta, scoperto e sperimentato successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati così conseguiti, da soli o insieme con le prove già valutate, possano determinare una diversa decisione rispetto a quella, già intervenuta, di condanna. (Nella fattispecie la Corte ha valutato corretta la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione fondata sull'aggiornamento delle linee guida della Carta di Noto in tema di esame del minore, per non essere le stesse assimilabili a tecniche scientifiche).
  • Cassazione penale, sez. VI, 05 novembre 2014, n. 53428. In tema di revisione, non costituisce prova "nuova" una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati già valutati, in quanto quest'ultima si traduce in un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento, sostanziandosi in una mera "rilettura" di un medesimo dato di fatto già processualmente accertato in via definitiva, mentre la prova può definirsi "nuova" a norma dell'art. 630 c.p.p. quando mira ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio.

Svolgimento

 

CORTE D’APPELLO DI ….

RICHIESTA DI REVISIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA EX ART. 633 C.P.P.

Il sottoscritto difensore, giusta procura speciale in calce al presente atto, di Orazio, nato a …., il …., residente in …., Via …., n. ….,

PREMESSO CHE

- L’odierno istante, con sentenza n. …., emessa dalla Corte d’Assise di …., in data …., depositata in data …., veniva condannato alla pena di anni trenta di reclusione, perché riconosciuto penalmente responsabile in ordine al reato di cui agli artt. 575, 577, comma 2, c.p.

- Il Giudice di primo grado riteneva, infatti, che il decesso della coniuge Tizia, avvenuto in data …., in conseguenza di una profonda ferita alla gola, infertale mediante un grosso cacciavite insanguinato, reperito sul pavimento dell’abitazione e sul quale venivano rinvenute le impronte digitali di Orazio, fosse ad egli addebitabile.

- La sentenza summenzionata diveniva irrevocabile in data …., stante la rinuncia dell’imputato alla proposizione dell’impugnazione, ed egli veniva dunque tradotto in carcere.

- Orazio ha interesse ad ottenere la revisione del predetto provvedimento, ai sensi dell’art. 630 c.p.p., essendo sopravvenute, dopo la condanna, nuove prove che, unitamente a quelle già in atti e valutate in primo grado, dimostrano la necessità di addivenire ad una sentenza di proscioglimento, per i seguenti

MOTIVI

Sotto un primo profilo, giova evidenziare la palese erroneità della predetta pronuncia, laddove ha ritenuto sussistente la responsabilità penale di Orazio in relazione al reato di cui agli artt. 575, 577, comma 2, c.p., seppure sulla base di un quadro probatorio meramente indiziario, non sussistendo, nei suoi confronti, alcuna piena prova in ordine alla commissione del predetto delitto.

L’unico elemento sul quale è stata fondata l’accusa e la successiva sentenza di condanna consiste, infatti, nell’esito degli accertamenti scientifici espletati sull’arma del delitto, sulla quale sono state rinvenute le impronte digitali del prevenuto. Quest’ultimo, invero, ha dimostrato, nel corso del dibattimento, che l’oggetto in questione fosse stato da lui effettivamente utilizzato il giorno precedente per l’assemblaggio di un mobile, appena acquistato, di cui veniva esibito anche il relativo scontrino. Tale circostanza spiegava, pertanto, la presenza delle predette impronte digitali sul manico.

Né alcuna rilevanza può assumere la dichiarazione testimoniale resa dal vicino di casa dei coniugi, il quale ha potuto affermare solo di aver visto un uomo uscire dalla abitazione, ma non è stato in grado di precisare se si trattasse proprio di Orazio.

Invero, la totale estraneità dell’istante in ordine agli accadimenti in questione ben avrebbe potuto essere dimostrata grazie al filmato della telecamera di sorveglianza diretta proprio verso il portone di ingresso della abitazione di Orazio e Tizia; nonostante ciò, il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto di doverne omettere la visione, stante la scarsa nitidezza della immagini ivi contenute.

Ebbene, ad oggi risulta essere stato predisposto un innovativo dispositivo tecnologico, il quale consente di migliorare sensibilmente la qualità delle immagini video; quest’ultimo, applicato sul video in questione, infatti, permette di rendere perfettamente visibili le riprese, dimostrando che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel capo di imputazione, altro soggetto – evidentemente molto diverso, anche fisicamente, da Orazio – si sia introdotto all’interno della dimora della vittima, uscendone poco dopo, di corsa, con le mani insanguinate.

Sotto questo profilo, non può dubitarsi della natura di “nuova prova” del predetto filmato, ai sensi dell’art. 630, lett. c) c.p.p., non essendo stato il medesimo valutato dalla Corte d’Assise durante il giudizio di primo grado, né della rilevanza del medesimo ai fini della ammissibilità della presente istanza, atteso che, come a più riprese chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “nella valutazione della richiesta di revisione spetta al giudice stabilire se il nuovo metodo scientifico posto a base della richiesta, scoperto e sperimentato successivamente a quello applicato nel processo ormai definito, sia in concreto produttivo di effetti diversi rispetto a quelli già ottenuti e se i risultati così conseguiti, da soli o insieme con le prove già valutate, possano determinare una diversa decisione rispetto a quella, già intervenuta, di condanna” (Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 2014, n. 3446).

Pertanto, non solo il predetto filmato costituisce nuova prova, non essendo stato oggetto di valutazione nel corso della istruttoria dibattimentale, ma lo stesso, ad esito della applicazione del metodo scientifico in questione, deve altresì ritenersi idoneo al fine di consentire una diversa ricostruzione dei fatti, determinando la necessità di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nei confronti di Orazio.

Lo stesso, infatti, dimostra la palese estraneità di quest’ultimo rispetto al fatto di reato contestato, evidentemente posto in essere da altro soggetto, ad oggi compiutamente identificabile mediante l’utilizzo del predetto innovativo dispositivo tecnologico.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore e procuratore

CHIEDE

che l'Ecc.ma Corte d'Appello di …. Voglia, previa sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell’art. 635 c.p.p., accogliere la presente richiesta di revisione e, per l’effetto, revocare la summenzionata decisione di condanna, pronunciando sentenza di proscioglimento dell’odierno istante.

Si allega:

1. copia autentica della sentenza n. …., pronunciata dalla Corte d’Assise di …., in data …., depositata in data …., irrevocabile in data ….;

2. filmato.

…., lì ….

                                                                                                  Avv. …. (Firma)

NOMINA DEL DIFENSORE E PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto Orazio, nato a …., il …., residente in …., Via …., n. …., con riferimento al procedimento penale n. …. R.N.R.,

DICHIARA

di nominare quale difensore l’Avv. …., con studio in …., Via …., n. …., al quale conferisce tutti i poteri e le facoltà previsti dalla Legge, compresa quella di nominare sostituti.

Revoca ogni precedente nomina di difensore eventualmente formulata.

Conferisce inoltre al difensore come sopra nominato espressa procura speciale affinché presenti apposita istanza di revisione della sentenza di condanna n. …., pronunciata dalla Corte d’Assiste di …. in data …. e depositata in data …., irrevocabile in data ….

…., lì ….

…. (Firma)

É autentica

Avv. …. (Firma)