La doglianza è fondata. L'art. 95, d.lgs. n. 150/2022 ha disposto che il novum normativo introdotto dalla Riforma Cartabia in materia di pene sostitutive «sia applicabile anche ai processi in corso all'entrata in vigore della disciplina normativa (30 dicembre 2022) che si trovino in primo grado e in appello». Per cui ad essi risulta applicabile anche l'art. 545-bis c.p.p. il cui comma 1 stabilisce che «quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della l. 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti (c.d. dispositivo a struttura "bifasica")».
Inoltre, la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022, in riferimento alle pene sostitutive introdotte, chiarisce che «tale tipologia di sanzioni si inquadra come è noto tra gli istituti - il più antico dei quali è rappresentato dalla sospensione condizionale della pena - che sono espressivi della c.d. lotta alla pena detentiva breve; cioè del generale sfavore dell'ordinamento verso l'esecuzione di pene detentive di breve durata (...)
Fonte: Diritto e Giustizia