A chiarirlo sono le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 32938 del 27 luglio 2023, che ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione e condannato la ricorrente alle spese processuali.
Il caso. La decisione è stata resa a seguito di un procedimento penale a carico, tra gli altri, della ricorrente per i delitti di cui agli artt. 110 c. p., 3, comma primo, nn. 2, 3 e 8, e 4, n. 7, l. n. 75/1958, nel quale il pubblico ministero aveva disposto la perquisizione personale e locale a carico delle persone sottoposte a indagine al fine di ricercare e sequestrare il corpo del reato o comunque le cose ad esso pertinenti; in particolare, il decreto aveva indicate, come cose da ricercare: i telefoni cellulari (con relative schede sim-card e schede di memoria) utilizzati per scambiare messaggi tra le persone sottoposte a indagine e tra queste ultime e le persone offese, biglietti o appunti afferenti i rapporti con esse e la relativa contabilità, consistenti somme di danaro in contanti ricevuti dalle persone offese In sede di esecuzione del decreto, la polizia giudiziaria aveva, sequestrato, a fini di prova, un libretto di risparmio postale nominativo intestato alla ricorrente e alla madre.
Con istanza, il difensore della ricorrente aveva chiesto al giudice dell'udienza preliminare la restituzione del libretto. Con ordinanza, il giudice aveva rigettato la richiesta spiegando che erano rimasti immutati i presupposti del sequestro, tenuto altresì conto del fatto che sul libretto non erano stati accreditati solo i ratei pensionistici. Avverso l'ordinanza l'imputata aveva proposto appello ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p. Il Tribunale di Bari, qualificato l'appello cautelare come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione. Investita del ricorso, la Terza Sezione penale, con ordinanza n. 33959 del 31 maggio 2022, ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite prospettando l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sul rimedio esperibile dalla persona interessata avverso il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che respinga la richiesta di restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio.
La soluzione giuridica. L'annotata sentenza riattualizza il dibattito attorno al mezzo di impugnazione rispetto a decisioni assunte in sede preliminare. Più in particolare, ci si interroga se la decisione di rigetto della richiesta di dissequestro di beni sottoposti a sequestro probatorio, adottata dal giudice dell'udienza preliminare, sia impugnabile dall'interessato con ricorso per cassazione o appello ex art. 322-bis c.p.p. (...)
Fonte: Diritto e Giustizia