FAMIGLIA

Rapporti patrimoniali tra i conviventi di fatto

07 Novembre 2019

“Premessi brevi cenni sui rapporti patrimoniali tra i conviventi di fatto, scandagliando in particolare le criticità, con uno sguardo al panorama europeo, il candidato rediga motivato parere...”

  

La legge n. 76/2016 ha introdotto la normativa sulle unioni civili disciplinando altresì il regime delle “convivenze di fatto” dovendo tutelare relazioni fattuali sempre più diffuse nel tessuto sociale. Molteplici sono infatti, oggi, i legami di coppia la maggior parte dei quali non sfocia più nel (classico) matrimonio. Conseguentemente, plurimi sono gli aspetti patrimoniali che devono essere considerati in questo nuovo assetto. Tali aspetti, per il vero, sono stati –fors’anche volutamente- lasciati ad una piena e libera contrattazione tra privati. Il contratto di convivenza rappresenta, pertanto, la base giuridica da plasmare alla luce delle esigenze e necessità della coppia. Tale ampio margine di autonomia negoziale da un lato appare una grande opportunità per le parti, dall’altro conduce a non poche criticità; in particolare sugli aspetti patrimoniali. Ad esempio, i conviventi possono accedere al regime di comunione legale, ma su base pattizia ponendosi il problema della pubblicità e della opponibilità ai terzi. Né potendo costituire, per ipotesi, un fondo patrimoniale. Per non considerare la cessazione del rapporto di convivenza per morte di uno dei due conviventi allorchè è unicamente riconosciuto il diritto alla detenzione qualificata sulla casa adibita a residenza familiare, quale legato ex lege, per il convivente rimasto in vita.

Di recente, sui rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto, a livello sovranazionale, una sentenza della Corte di Giustizia si è trovata giusto a dover dirimere [1] una controversia scaturente dal riconoscimento o meno da parte di altro Stato membro di una decisione su una questione patrimoniale (credito da scioglimento del regime) derivante proprio da una convivenza di fatto.

 

  • L. n. 76/2016.
  • Cfr. Corte Giustizia UE, 6.06.2019

 

 

di Avv. Chiara Ponti



[1] NDR. Giungendo ad un giudizio in senso positivo.