Il Tribunale di Vibo Valentia veniva adito per la modifica dell'assegno di mantenimento a favore della figlia, ormai ventisettenne, inizialmente fissato a 1200 euro mensili in sede di divorzio. Il padre adduceva a motivazione della propria richiesta l'inerzia della ragazza nel completamento degli studi universitari e nella ricerca di un'occupazione. Il Tribunale accoglieva la domanda riducendo della metà l'assegno. La decisione veniva però ribaltata in sede di appello dove venivano valorizzate le condizioni della figlia, che soffriva di una sindrome depressiva da quando aveva 18 anni, condizione che influenzava il suo rendimento. Tale pronuncia è stata impugnata dal padre soccombente in sede di Cassazione.
Il Collegio precisa in primo luogo che nell'attuale contesto normativo sussistono modalità diverse per l'adempimento del dovere di mantenimento dei figli, a seconda che esso riguardi figli minorenni (art. 337-ter c.c.) o maggiorenni ma non indipendenti economicamente (art. 337-septies c.c.), fattispecie che ricorre nella vicenda in esame. (...)
Fonte: Diritto e Giustizia