La sentenza depositata oggi dalla Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, ultimo periodo, l. n. 40/2004, giudicando non irragionevole il bilanciamento operato dal legislatore.
Nel caso oggetto del giudizio a quo una donna aveva richiesto l'impianto dell'embrione crioconservato, nonostante nel frattempo si fosse separata dal coniuge. Questo si è opposto ritirando il consenso precedentemente prestato, ritenendo di non poter essere obbligato a diventare padre. Il giudice ha quindi sollevato la questione di costituzionalità in riferimento alla suddetta norma che stabilisce l'irrevocabilità del consenso. Secondo la disposizione censurata infatti, per effetto della crioconservazione, è possibile la richiesta dell'impianto degli embrioni non solo a distanza di tempo ma anche quando sia venuto meno l'originario progetto di coppia (...).
Fonte: Diritto e Giustizia