Premessi brevi cenni sull’azione di ripetizione dell’indebito con riferimento specifico alla prova della validità circa le singole clausole di conto corrente bancario, il candidato rediga motivato parere...
La ripetizione dell’indebito è quell’azione volta ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto ai sensi dell’art. 2033 c.c. La ratio dell’istituto risiede nell’approntare un rimedio, di carattere generale, per le situazioni in cui un’attribuzione patrimoniale risulti carente di giustificazione giuridica. L’azione è esperibile ogniqualvolta sia effettuata una prestazione non dovuta, per l’appunto indebita, consistente in un dare o in un facere. Si tratta di un’azione che ha carattere personale [1]. L’indebito, come noto, può essere soggettivo od oggettivo. Nel primo caso (indebito soggettivo) il solvens ha diritto di ripetere da colui che ha ricevuto la prestazione ciò che ha corrisposto soltanto qualora abbia pagato, credendosi debitore sulla base di un errore scusabile. Nell’altro caso (indebito oggettivo) il solvens ha diritto di ripetere quanto ha pagato con la sola prova della inesistenza originaria o sopravvenuta di una legittima causa solvendi. La differenza tra le due ipotesi di indebito risiede nella necessità di garantire adeguata tutela alla posizione del creditore, in particolare nel caso di indebito soggettivo.
In ambito bancario, non è infrequente che il correntista agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito con l’onere, per giurisprudenza costante, “di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute”. Nella fattispecie, circa la validità delle singole clausole, sempre in punto prova, vale quanto mai il noto cd “principio di vicinanza o inerenza della prova” che, di fatto, determina una inversione dell’onere probatorio (non più sull’attore, ma sul convenuto).
di Avv. Chiara Ponti
[1] NDR. L’azione è personale nel senso che non è cedibile od esperibile da un soggetto terzo estraneo al rapporto giuridico.