PROCEDIMENTO CIVILE

Limiti redazionali per gli atti del processo civile: ecco il decreto

24 Agosto 2023

Massimo 20 parole chiave, 80mila caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine (con dimensione carattere pari a 12 punti, interlinea 1,5 e margini di 2,5 cm) per l'atto di citazione, il ricorso, la comparsa di risposta e la memoria difensiva, gli atti di intervento e chiamata di terzi, le comparse, le note conclusionali e gli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione.

Per tutti gli altri atti del giudizio l'esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di 50mila caratteri. 10mila caratteri invece quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., quando non è necessario svolgere attività difensive possibili soltanto all'udienza. Piccola consolazione per gli avvocati: nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi.

E' quanto prevede il decreto del Ministero della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto e in vigore dal 26 agosto prossimo, con la precisazione che il decreto si applica ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023 o dopo la data della sua entrata in vigore, se successiva.

Il testo mira a favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali e risponde alla «necessità di stabilire criteri di redazione e limiti dimensionali, il cui mancato rispetto non comporta inammissibilità o invalidità dell'atto giudiziario».

Il decreto precisa che i limiti dimensionali sono validi per gli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a 500mila euro (art. 1 ).

I campi degli atti devono seguire una precisa articolazione:

«a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto;

b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;

c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio;

d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica;

e) esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonchè, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;

f) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;

g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;

h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;

i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell'atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;

l) valore della controversia;

m) richiesta di distrazione delle spese;

n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

I limiti dimensionali fissati dal Ministero possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità (anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti). In tal caso, il difensore dovrà esporre sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti (art. 5).

Non solo gli avvocati, ma anche i giudici sono tenuti a rispettare i criteri di redazione previsti dal decreto. Secondo l'art. 7 infatti «il giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 6, in quanto compatibili».

 

  • ALLEGATI

G.U. dell’11 agosto 2023, n. 187; decreto Ministero della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110