PROCEDIMENTO CIVILE

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è possibile modificare la domanda monitoria anche in assenza di domanda riconvenzionale?

27 Luglio 2023

Cassazione civile

Un'Azienda Sanitaria Locale e la Regione di competenza convenivano in giudizio una s.r.l. in qualità di gestore di una Casa di Cura proponendo opposizione a un decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale territorialmente competente aveva intimato loro di pagare un'ingente somma di denaro, oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo dovuto per le prestazioni sanitarie erogate in favore degli assistiti nell'arco di un biennio. A sostegno della spiegata opposizione le due attrici eccepivano il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda sul presupposto che le prestazioni eccedevano il tetto massimo di spesa autorizzato. All'esito del giudizio di opposizione il Tribunale adito accoglieva le opposizioni dichiarando il difetto di legittimazione delle opponenti.

La Corte di Appello adita per il gravame rigettava con sentenza le impugnazioni proposte dalla società opposta poiché aveva nel merito ritenuto applicabile il principio della ragione più liquida, rilevando che non risultava contestata l'avvenuta effettuazione delle prestazioni oltre il limite del budget ed in assenza dell'accreditamento il quale costituisce il presupposto indefettibile per l'imposizione a carico del Servizio Sanitario delle prestazioni erogate dalle strutture private. Ha, quindi, confermato il rigetto della domanda di pagamento proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, ritenendo invece inammissibili le domande di risarcimento per responsabilità precontrattuale e d'indennizzo per ingiustificato arricchimento avanzate dal gestore della Casa di Cura nella comparsa di costituzione in primo grado in quanto non conseguenti ad una domanda riconvenzionale proposta dalle opponenti, convenute in senso sostanziale. Ha ritenuto, comunque, infondate le predette domande osservando che la fissazione del limite di spesa e la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti trovano giustificazione nella necessità di rispettare il vincolo delle risorse pubbliche disponibili, mentre l'esecuzione di prestazioni oltre il predetto limite dà luogo ad un arricchimento imposto, in ordine al quale è precluso l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2041 c.c.

La società opposta proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi (...)

 

Fonte: Diritto e Giustizia