Cosa prevede il ddl Nordio? Tra le principali novità del disegno di legge troviamo:
L'abrogazione del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e l'introduzione di un'ampia riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), che rispetto alla norma precedente, prevede, tra l'altro, che:
- le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere sfruttate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite);
- le relazioni devono essere sfruttate "intenzionalmente";
- l'utilità data o promessa al mediatore deve essere economica;
- il denaro o altra utilità deve essere dato/promesso per remunerare il soggetto pubblico o per far realizzare al mediatore una mediazione illecita (della quale viene data una definizione normativa);
- il trattamento sanzionatorio del minimo edittale sale da 1 anno a 1 anno e 6 mesi.
Si rendono applicabili anche per il traffico d'influenze illecite le attenuanti per la particolare tenuità o per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Si estende al traffico d'influenze illecite la causa di non punibilità per la cosiddetta collaborazione processuale.
- le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere sfruttate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite);
- le relazioni devono essere sfruttate "intenzionalmente";
- l'utilità data o promessa al mediatore deve essere economica;
- il denaro o altra utilità deve essere dato/promesso per remunerare il soggetto pubblico o per far realizzare al mediatore una mediazione illecita (della quale viene data una definizione normativa);
- il trattamento sanzionatorio del minimo edittale sale da 1 anno a 1 anno e 6 mesi.
Inoltre, saranno applicabili anche per il traffico d'influenze illecite le attenuanti per la particolare tenuità o per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Sarà, quindi, estesa al suddetto reato la causa di non punibilità per la c.d. collaborazione processuale.
La modifica al Codice di procedura penale, in particolare:
- L'ampliamento del divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni (consentita solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento);
- Si stabilisce il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni delle quali è vietata la pubblicazione (quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato);
- Si afferma il divieto per la polizia giudiziaria di riportare nei verbali di intercettazione i "dati relativi a soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini";
- Il divieto per il giudice di acquisire (nel cosiddetto stralcio) le registrazioni e i verbali di intercettazione che riguardino soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;
- Si stabilisce il divieto per il pubblico ministero d'indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione. In modo corrispondente, si vieta al giudice di indicare tali dati nell'ordinanza di misura cautelare.
Per ciò che riguarda l'interrogatorio preventivo rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare:
- Si generalizza l'istituto dell'interrogatorio preventivo rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e si estende il principio del contradditorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato "a sorpresa";
- Si prevede l'obbligo del giudice di valutare, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare e a pena di nullità della stessa, quanto dichiarato dall'indagato in sede di interrogatorio preventivo. Si prevede, altresì, la nullità dell'ordinanza se non è stato espletato l'interrogatorio preventivo o se quest'ultimo è nullo. L'interrogatorio di garanzia (oggi previsto dopo l'applicazione della misura cautelare) non sarà richiesto se è stato svolto quello preventivo. Una volta applicata la misura cautelare, in caso di impugnazione, il verbale dell'interrogatorio preventivo sarà inviato al Tribunale del riesame.
Per ciò che attiene la collegialità del giudice della misura cautelare della custodia in carcere, si prevede:
- il giudice collegiale per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva.
In tema di informazione di garanzia:
- Sono inserite alcune innovazioni relative all'informazione di garanzia: si specifica testualmente che essa debba essere trasmessa a tutela del diritto di difesa dell'indagato; si specifica che in essa debba essere contenuta una «descrizione sommaria del fatto», oggi non prevista (è richiesta solo l'indicazione della norma violata). Si limita la notifica dell'atto tramite la polizia giudiziaria ai soli casi di urgenza. È espressamente sancito il divieto di pubblicazione dell'informazione di garanzia, finché non siano concluse le indagini preliminari.
Per quanto riguarda l'inappellabilità da parte del PM delle sentenze di proscioglimento:
- Si modifica la disciplina dei casi di appello del pubblico ministero, che attualmente consente d'impugnare le sentenze di proscioglimento, stabilendo che l'organo di accusa non può appellare le sentenze di proscioglimento per i reati oggetto di citazione diretta indicati all'art. 550 del Codice di procedura penale (contravvenzioni, delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva e altri reati specificamente indicati). Restano appellabili le decisioni di proscioglimento per i reati più gravi e le sentenze di condanna per i reati a citazione diretta nei casi in cui l'ordinamento vigente consente l'appello delle sentenze di condanna da parte del p.m. (per esempio: mancato riconoscimento di circostanze ad effetto speciale; riqualificazione del reato).
Infine, per la Corte d'assise, si introduce l'interpretazione autentica di una disposizione relativa al limite di età per i giudici popolari (il limite massimo di 65 anni di età, già vigente, dovrà essere considerato con riferimento al momento nel quale il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio).
Durante il Consiglio dei Ministri, è stato approvato anche un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, di sport e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (in particolare, il rinvio del termine, attualmente previsto nel 30 giugno 2023, a partire dal quale si applica alle impugnazioni il nuovo “rito cartolare” introdotto dalla riforma “Cartabia”; e la velocizzazione delle procedure concorsuali per il personale docente, in attuazione di quanto previsto dal PNRR).
Il CNF ha accolto positivamente il ddl Nordio, che «indubbiamente prevede un significativo “corredo” di norme volte a rafforzare prerogative di garanzie della persona sottoposta ad indagini». Per il consigliere segretario del Consiglio Nazionale Forense, Giovanna Ollà «iI pacchetto di norme rappresenta un importante passo avanti sul terreno delle garanzie, ma di strada da fare ce ne è ancora. Soprattutto, sempre in ambito di impugnazioni, come più volte segnalato dal CNF nel corso delle audizioni parlamentari sulla riforma del processo penale, occorre rimuovere i limiti alla possibilità di accedere agli ulteriori gradi di giudizio, determinati dalla necessità di rilascio di ulteriore procura e dichiarazione di elezione di domicilio dopo il provvedimento contro il quale si intende proporre ricorso. Un adempimento di natura sostanzialmente burocratica che tuttavia esclude dalla possibilità di ottenere una revisione della pronuncia a tutti quei soggetti che non hanno contatto con il difensore, spesso appartenenti alle fasce più deboli».
Fonte: Diritto e Giustizia