Il Procuratore generale presso la Corte di appello propone ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello che aveva riformato in melius la pena inflitta in primo grado ovvero aveva sostituito gli anni quattro di reclusione con la detenzione domiciliare più la pena accessoria in relazione al reato ex art. 572, commi 1 e 2 c.p. concesse le attenuanti generiche ex art. 61, comma 1 n.8, 81 cpv.
Nel ricorso proposto dal Procuratore generale viene lamentata la violazione di legge nonché la mancanza di motivazione con riguardo alla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare poiché decisa senza aver previamente chiesto il parere del PM e senza aver prima esperito il programma di recupero e reinserimento sociale. Argomenta, inoltre, il Procuratore che la sostituzione della pena detentiva con altra misura di sicurezza non opera in automatico solo perché la pena inflitta rientra nei limiti del quadro normativo, ma occorre «valutare l'idoneità della pena inflitta al raggiungimento dello scopo di reinserimento sociale del condannato, come previsto dall'art. 27 Cost.».
La Corte di Cassazione trova il ricorso del Procuratore generale fondato. (...)
Fonte: Diritto e Giustizia