DIRITTO DEL LAVORO

Viene pagato dal Fondo di garanzia in caso di fallimento del datore di lavoro

24 Settembre 2007

Cass. civ., Sez. lav.,  Sentenza 3 Settembre 2007, n. 18481

Il Fondo di garanzia, istituito ex lege quale accollante del datore di lavoro insolvente, assume le stesse obbligazioni definitivamente accertate a carico del stesso datore in sede di fallimento o di altra procedura concorsuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, anche se parzialmente commisurato ad anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro.