- La dichiarazione di fallimento
Una società cooperativa a mutualità prevalente veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Lecce in quanto esercitava attività commerciale nel rispetto del criterio di economicità, come desumibile dai bilanci di esercizio ed in particolare dalla natura dei crediti iscritti, dalla concessione in subappalto a terzi delle attività da essa gestite e dal ricorso al mercato del lavoro per l'assunzione di dipendenti, in luogo dell'impiego di soci cooperatori ed essendo provato lo stato di insolvenza.
All'esito del reclamo promosso avverso la sentenza dichiarativa di fallimento la Corte di appello di Lecce confermava la declaratoria fallimentare precisando che non fosse ostativa la disposizione prevista dall'art. 14 del d.lgs. 112 del 2017 circa l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa di una società cooperativa a mutualità prevalente stante l'applicabilità della disciplina generale delle cooperative quale in particolare l'art. 2545-terdecies del codice civile che prevede l'assoggettamento delle cooperative sia alla liquidazione coatta che al fallimento.
La Corte precisava inoltre che fosse «altresì ininfluente lo svolgimento dell'attività in settori d'interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e lo scopo non lucrativo della cooperativa, reputando sufficiente, ai fini del riconoscimento della qualità d'imprenditore commerciale, l'obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi».
- La pronuncia della Cassazione
Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Lecce veniva promosso ricorso dinanzi la Corte di Cassazione deducendo tra i motivi in particolare la non assoggettabilità al fallimento di una società cooperativa con finalità sociale esercente un'attività commerciale secondo criteri di economicità stante l'esclusività (...)
Fonte: Diritto e Giustizia