Anche in una fattispecie anteriore l'entrata in vigore dell'art. 72, comma 5, l. fall. come modificato dal d.lgs. 169/2007 la domanda di risoluzione contrattuale svolta nei confronti della controparte contrattuale poi fallita può legittimamente proseguire in sede ordinaria solo se proposta anteriormente la dichiarazione di fallimento e trascritta prima della sentenza dichiarativa di fallimento, ferma la necessità di svolgere in sede fallimentare ex art. 93 e seguenti, l. fall. eventuali pretese restitutorie e/o risarcitorie.
Nella vicenda in esame, una signora aveva stipulato con una s.r.l. un contratto per la fornitura di arredamento di un bar. Il contratto prevedeva il versamento di un acconto (regolarmente corrisposto dall'acquirente) e il saldo mediante leasing con una società finanziaria di fiducia della stessa s.r.l. La fornitura degli arredi risultava però viziata ed incompleta ed il finanziamento non veniva accettato. La signora agiva quindi in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto con la s.r.l., la restituzione dell'acconto e il risarcimento del danno. Di contro la s.r.l. – rimasta contumace nel giudizio – otteneva decreto ingiuntivo per il saldo prezzo. L'acquirente svolgeva allora opposizione a decreto ingiuntivo e i due giudizi venivano riuniti. Nel frattempo, la s.r.l. falliva e la signora riassumeva il giudizio insistendo solo per la domanda di risoluzione con rinuncia a tutte le pretese che avrebbero comportato condanna per la controparte. Per tali voci svolgeva quindi – per tali voci – domanda di insinuazione nel passivo del fallimento della s.r.l. (...)
Fonte: Diritto e Giustizia