PROCEDIMENTO CIVILE

Spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia: chi paga?

19 Settembre 2019

Cass. civ., sez. II, 17 settembre 2019, n. 23123/19 (ord.)

Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo e salvo che l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.