La richiesta di rimborso pro quota delle spese sostenuto per il mantenimento del figlio naturale, avanzate dal genitore che lo ha allevato nei confronti di quello che non ha contribuito alle spese, non è utilmente azionabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale.
Fonte: Diritto e Giustizia