Ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, è necessario il deposito di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine. Dunque, è improcedibile il ricorso al quale sia stato allegato, in luogo della copia autentica della sentenza, un estratto conforme rilasciato dalla cancelleria per uso ufficio.
Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 15393/20, depositata il 20 luglio.
Un cittadino straniero proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Bologna avverso la decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria, nella quale deduceva di aver lasciato il suo Paese per le difficoltà economiche in cui versava. Avverso la decisione il richiedente propone ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte rileva che il ricorso è improcedibile poiché mancano le pagine finali del provvedimento impugnato e con esse anche il dispositivo. A tal proposito i Giudici ricordano che, «ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione dell’atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura: è pertanto improcedibile il ricorso al quale sia stato allegato, in luogo della copia autentica della sentenza, un "estratto conforme" rilasciato dalla cancelleria "per uso ufficio", nel quale compaia, oltre all’epigrafe ed all’indicazione dell’oggetto del giudizio, il solo dispositivo, senza che assuma alcun rilievo l’avvenuto deposito della sentenza da parte del controricorrente o l’esistenza della stessa nel fascicolo d’ufficio».