La doglianza è inammissibile. Rispetto a ciò che sostiene l'accusato, nella richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. «non vi è alcun riferimento ad eventuali limitazioni della confisca, posto che l'istanza argomenta in ordine alla non applicabilità, nel caso di specie, del disposto di cui all'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000».
Inoltre, l'art. 444, comma 1, c.p.p., come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), «limita alla sola confisca facoltativa la richiesta, proveniente dalle parti e indirizzata al giudice, di non ordinarla ovvero di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato; di conseguenza, l'accordo tra le parti non può avere ad oggetto l'esclusione della confisca obbligatoria.
Fonte: Diritto e Giustizia