Non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597 c.p. il giudice della impugnazione che, quando cambia la struttura del reato continuato, apporti per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, anche non irrogando una pena complessivamente maggiore.
Fonte: Diritto e Giustizia