Nel caso in cui l’opponente a decreto ingiuntivo abbia citato direttamente un terzo che intenda chiamare in causa, richiedendo comunque al giudice nell’atto di opposizione, in via subordinata, l’autorizzazione di cui all’art. 269 c.p.c., deve considerarsi impedita la decadenza della chiamata. Se il giudice si è pronunciato nel merito nei confronti del terzo, la chiamata si intende infatti implicitamente autorizzata.
Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16336/20, depositata il 30 luglio.
Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intrapreso da un Condominio contro la società che aveva eseguito lavori di rifacimento della rete condominiale del gas, il Tribunale aveva dichiarato fondata la domanda di garanzia proposta dal Condominio opponente nei confronti della società amministratrice ritenuta responsabile per l’esecuzione di lavori non autorizzati dall’assemblea. La Corte d’Appello ribaltava la decisone riconoscendo l’irritualità della chiamata in giudizio della società amministratrice, per assenza di preventiva autorizzazione del giudice, e l’avvenuta decadenza della facoltà di evocare in lite la medesima. Il Condominio ha proposto ricorso per cassazione.
Secondo la giurisprudenza, l’opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo, non può citarlo direttamente per a prima udienza ma deve chiederne autorizzazione al giudice nell’atto di opposizione. La ragione di tale soluzione è che nel procedimento per ingiunzione, per effetto dell’opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti: il creditore mantiene le vesti di attore e l’opponente quelle di convenuto anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previste.
Di conseguenza, il Collegio chiarisce che «allorchè l’opponente a decreto ingiuntivo, pur avendo citato direttamente un terzo che intenda chiamare in causa, richieda al giudice nell’atto di opposizione, in via subordinata, l’autorizzazione di cui all’art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza della chiamata, dovendosi peraltro intendere implicitamente autorizzata tale chiamata ove il giudice pronunci nel merito nei confronti del terzo».
Applicando tale principio nel caso di specie, posto che l’opponente Condominio aveva citgato l’opposta e direttamente la terza avendo comunque formulato in via subvordinata l’istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, senza che il Tribunale avesse provveduto in merito, l’istanza di autorizzazione valeva ad impedire la decadenza, come invece erroneamente affermato dalla Corte d’Appello.
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte d’Appello.
Fonte: Diritto e Giustizia