«L’omesso avviso dell’udienza al difensore dell’imputato, anche se designato d’ufficio, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p.».
La Corte d'Appello di Milano confermava la pronuncia del Tribunale locale che aveva condannato uno straniero per aver ceduto e detenuto cocaina.
L'imputato ricorre in Cassazione, deducendo la violazione di legge, in quanto l'avviso della conclusione delle indagini e il decreto di citazione diretta a giudizio sarebbero stati notificati ad un difensore omonimo, non iscritto nell'albo dei difensori d'ufficio.
La doglianza è fondata. Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di precisare che «l'art. 97, comma 4 c.p.p. limita la possibilità di designare come sostituto un difensore immediatamente reperibile ai soli casi – specificatamente indicati e insuscettibili di interpretazione estensiva – in cui il legale dell'imputato non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, situazioni tutte che presuppongono che un avviso sia stato regolarmente dato. Anche la disciplina contenuta nelle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 disp. att. c.p.p. – riguardanti, rispettivamente, gli obblighi di comunicazione “senza ritardo” del nominativo del difensore, da parte dell'autorità giudiziaria all'imputato e i criteri di individuazione dei professionisti nominabili – sono espressione del suddetto principio di effettività che deve caratterizzare anche la difesa d'ufficio» ed inoltre, «il tenore letterale e logico-sistematico dell'art. 97, comma 4, rende evidente che tutte le ipotesi di sostituzione da esso disciplinate presuppongono, in ogni caso, un regolare avviso e che una sostituzione effettuata in assenza delle condizioni di legge è illegittima, in quanto, da un lato, confligge con il principio d'immutabilità della difesa, e dall'altro, pregiudica l'attività preparatoria della difesa, imprescindibile in un processo di parti» (Cass. n. 24630/2015).
Il Collegio afferma, quindi, che «l'omesso avviso dell'udienza al difensore dell'imputato, anche se designato d'ufficio, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p.».
Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Fonte: Diritto e Giustizia