Inammissibile il ricorso proposto da un cittadino del Ghana che, in quanto analfabeta, aveva sottoscritto la procura al difensore con crocesegno senza provvedere a sanare il vizio nel termine fissato a tal fine dal Giudice.
Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di un cittadino del Ghana di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, a causa della nullità della procura al difensore perché sottoscritta con crocesegno dalla parte analfabeta.
Quest’ultimo propone ricorso per cassazione, lamentando il fatto che il Giudice non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la nullità della procura speciale alle liti, non essendo stata sollevata a tal fine eccezione della controparte rimasta contumace, considerando che l’illeggibilità della firma risulterebbe irrilevante.
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, richiamando il principio secondo cui la procura alle liti sottoscritta mediante crocesegno «non è suscettibile di autenticazione da parte del difensore», qualora sia rilasciata in calce ovvero a margine dell’atto giudiziale.
Ciò si spiega poiché, essendo la sottoscrizione indispensabile per identificare l’autore del documento nonché elemento essenziale dello stesso, essa deve risultare da segni grafici che indichino le generalità di chi conferisce la procura, anche se in forma abbreviata, e non può quindi ritenersi integrata da una croce al posto della firma.
Una volta chiarito quanto sopra, gli Ermellini affermano che il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato d’ufficio la nullità della procura e fissato un termine perentorio al fine della sua regolarizzazione con atto pubblico, trattandosi di vizio sanabile, ma non avendo il ricorrente dato seguito a tale adempimento, il ricorso non può che risultare inammissibile.
Fonte: Diritto e Giustizia