La doglianza è infondata. Le nuove previsioni dell'art. cit. e dell'art. 419, comma 3-bis, c.p.p. non contemplano alcuna ipotesi di nullità nel caso di mancata applicazione. in particolare, l'art. 129-bis c.p.p., «nel prevedere la possibilità che il giudice disponga d'ufficio l'invio delle parti ad un centro per la mediazione, si limita a disciplinare un potere – essenzialmente discrezionale – riconosciuto al giudice, senza introdurre espressamente un obbligo di attivarsi».
Lo stesso art. 419, comma 3-bis, c.p.p. «non prevede alcuna nullità speciale per il caso in cui l'avviso venga omesso né può ritenersi che l'omissione vada a ledere il diritto dell'imputato di accedere a tale forma di definizione del procedimento». (...)
Fonte: Diritto e Giustizia