Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione Penale hanno recentemente statuito che la copia fotostatica contraffatta di un atto pubblico in realtà inesistente non configuri il reato di falso materiale, di cui agli artt. 476 e 482 c.p., a meno che essa assuma l’apparenza di un atto originale.
Istituti
- Art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
- Art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato).
Cassazione penale, Sezioni Unite, 7 agosto 2019, n. 35814. La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale.