Sul tema la Corte di legittimità con la sentenza n. 25985/20, depositata il 15 settembre.
La Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione di prime cure con cui l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 4 d.P.R. n. 380/2001 per aver realizzato, in assenza di atti autorizzativi, un manufatto in cemento di copertura su un lastrico solare e una copertura in legno su un edificio abusivo. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
La giurisprudenza di legittimità afferma pacificamente che la violazione di cui all’art. 4 d.P.R. n. 380/2001 è configurabile per ogni intervento, anche di manutenzione ordinaria, effettuato su un immobile abusivo, come accertato nel caso di specie a seguito di sopralluogo dalla Polizia Municipale. Ed infatti «in tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Cass.Pen. n. 48026/19; n. 51427/14 e n. 26367/14)».
In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Fonte: Diritto e Giustizia