PROCEDIMENTO CIVILE

La domanda di revocazione della donazione di quote sociali per ingratitudine non rientra nella competenza del giudice specializzato

04 Novembre 2020

Cassazione civile

Sollevato il regolamento di competenza d’ufficio dalla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna, nell’ambito di una controversia riguardante un padre che domanda la revocazione per ingratitudine di una donazione avente ad oggetto anche alcune quote sociali a favore dei figli, la Cassazione enuncia il principio di diritto secondo cui esula dalla competenza della suddetta sezione specializzata la domanda in oggetto, in quanto le vicende societarie ne sono del tutto estranee.  

 

Il Tribunale di Parma investiva della controversia avente ad oggetto la domanda di revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c. di alcuni atti di donazione (aventi ad oggetto anche alcune quote sociali) la Sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Bologna, il quale sollevava regolamento di competenza d’ufficio.
Quest’ultimo, infatti, riteneva che tanto la causa petendi quanto il petitum consistessero nell’allegazione di atti di ingiuria e denigrazione da parte dei donatori e nella conseguente domanda di revocazione di atti di liberalità per ingratitudine, essendo la pretesa del tutto estranea ad un rapporto societario.

 

La Corte di Cassazione dichiara fondata l’istanza di regolamento d’ufficio, dando seguito all’indirizzo giurisprudenziale per cui è esclusa la competenza speciale delle sezioni specializzate per l’impresa quando la controversia non attenga ad un rapporto societario in senso proprio ma ad un «mero ed occasionale coinvolgimento in causa, quale oggetto di pretese affatto estranee alla compagine societaria, di partecipazioni al capitale dell’ente collettivo».
Nel caso di specie, infatti, l’azione proposta è quella di revocazione della donazione per ingratitudine, dunque il fondamento e la pretesa avanzata restano nell’ambito del contratto di donazione, senza sconfinare verso questioni interne od esterne alle società partecipate dai donatari, le cui azioni furono acquistate col denaro donato dal dante causa.

A tal proposito, gli Ermellini affermano che tali questioni esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 3, d.lgs. n. 168/2003 e dunque non rientrano nella competenza del giudice specializzato, in quanto esse, per un verso, non rientrano in una controversia inerente a rapporti societari e a partecipazioni sociali e, per altro verso, non si riferiscono a situazioni rilevanti sulla vita sociale, neppure indirettamente.
Per queste ragioni, la controversia deve essere attribuita al giudice ordinario, non integrando la causa negoziale emergente dal contratto, nè le ragioni della domanda, la fattispecie di cui all’art. 3 citato. Segue l’enunciazione del seguente principio di diritto: «Esula dalla competenza del tribunale specializzato in materia d’impresa la controversia relativa alla domanda di revocazione di una donazione, pur quando essa abbia avuto ad oggetto, diretto o indiretto, partecipazioni sociali, laddove l’attore lamenti, ai sensi dell’art. 801 c.c., condotte foriere della caducazione del contratto per la violazione degli elementari obblighi verso il donante ivi previsti, onde le vicende societarie vi restino affatto estranee».

 

Fonte: Diritto e Giustizia