Il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter c.p. si consuma quando il datore versa all’INPS contributi ridotti per effetto di un conguaglio a cui non aveva diritto, percependo in questo modo indebitamente l’erogazione dall’ente pubblico. Se il datore commette tale delitto per più mesi, la soglia della punibilità deve essere valutata in relazione all’indebita percezione mensile e non valutata nel complesso dell’unico comportamento fraudolento.
Fonte: Diritto e Giustizia