La registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche all’insaputa dell’interlocutore, dall’imputato partecipe o autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale che può essere acquisita nel processo; tuttavia, il contenuto di tale registrazione deve essere valutato dal giudice in modo rigoroso e fornendo adeguata motivazione.
Fonte: Diritto e Giustizia