Ove si accerti la non debenza di una determinata somma, come un assegno divorzile non dovuto, l’obbligo di restituzione scatta dal momento in cui il soggetto ha concretamente iniziato a percepire la somma.
Fonte: Diritto e Giustizia
Cass. civ.
Ove si accerti la non debenza di una determinata somma, come un assegno divorzile non dovuto, l’obbligo di restituzione scatta dal momento in cui il soggetto ha concretamente iniziato a percepire la somma.
Fonte: Diritto e Giustizia