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Accedi / IscrivitiNon è consentito il ricorso per cassazione contro il diniego di applicazione della misura cautelare richiesta, essendo esso impugnabile dal pubblico ministero mediante appello al tribunale del riesame, ai sensi del comma 1 dell’art. 310 c.p.p.. Qualora ciò avvenga, il ricorso sarà qualificato come gravame di appello, conseguendone la trasmissione degli atti al giudice competente.