Nel giudizio de libertate gli indizi posti a fondamento della misura non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192 c.p.p., comma 2, - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - come si desume dall’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama dell’art. 192 c.p.p., i commi 3 e 4 ma non il comma 2 cit. art. che richiede una particolare qualificazione degli indizi.
Fonte: Diritto e Giustizia