FAMIGLIA

Figlio over 60: nessun diritto agli alimenti e al mantenimento

25 Giugno 2021

Cassazione civile

Il caso. Un’anziana donna, tramite il suo amministratore di sostegno, ottiene dal Tribunale il rilascio dell’immobile di sua proprietà occupato dal figlio sessantaduenne, che anche in appello si vede negata la richiesta di alimenti e di occupazione in comodato della casa di proprietà materna essendo cessato l’obbligo di mantenimento nei suoi confronti. Nessuna dimostrazione del suo stato di bisogno e del suo diritto all’obbligazione elementare, avendo inoltre anticipato 1500 € di spese per la madre. L’uomo ricorre ora in Cassazione, dichiarando errata la decisione della Corte d’appello nel non aver riconosciuto la sussistenza del suo stato di bisogno e del suo diritto agli alimenti e al mantenimento, nel non aver spiegato il motivo determinante l’insussistenza del suo diritto a permanere nella casa della madre, tanto più che il comodato doveva intendersi come privo di determinazione di durata.

Rigetto del ricorso. La Cassazione rigetta il ricorso, evidenziando come la Corte d’appello abbia correttamente motivato, ritenendola infondata, l'eccezione riconvenzionale sollevata dal ricorrente «la cui pregressa esperienza lavorativa come rappresentante era terminata circa 20 anni fa, senza che, successivamente, avesse trovato altro lavoro, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto fra le parti».

Insussistenza dell’obbligo di mantenimento. Inoltre, la Cassazione riconosce l’insussistenza dell’obbligo di mantenimento del figlio ex art. 30 Cost. e 147 c.c., non risultando assolto l’onere probatorio che l’anziana donna fosse a conoscenza del suo stato di indigenza. In ogni caso, secondo i Giudici, «l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la riviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento».

La Suprema Corte rigetta il ricordo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

 

Fonte: Diritto e Giustizia