Informazione provvisoria n. 14/2020. Le Sezioni Unite hanno dato risposta affermativa al quesito riguardante la configurabilità del delitto di peculato in caso di omesso versamento del prelievo unico erariale dovuto sull’importo delle giocate da parte del gestore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro o del “concessionario” per l’attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito.
Informazione provvisoria n. 15/2020. Affermativa è anche la soluzione relativa al quesito se il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale operato dall’art. 649-bis c.p., ai fini della previsione di procedibilità d’ufficio per taluni reati contro il patrimonio, riguardi anche la recidiva qualificata di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 99.
Informazione provvisoria n. 16/2020. Sull’applicabilità della causa di non punibilità ex art. 384, comma 1, c.p. al convivente more uxorio, le Sezioni Unite non si sono espresse per rinvio del procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale in ordine alla disciplina della prescrizione nel periodo di emergenza sanitaria che potrebbe assumere rilevanza nel caso in esame.
Informazione provvisoria n. 17/2020. In tema di conformità delle condizioni di detenzione all’art. 3 CEDU, nello spazio minimo disponibile di 3 metri quadri per ogni detenuto si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento. Precisano dunque le SS.UU. che gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui anche i letti a castello, devono essere detratti.
Informazione provvisoria n. 18/2020. Con riferimento all’impugnazione della decisione del tribunale del riesame, viene affermato che il ricorso per cassazione deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale del riesame, o, in caso di ricorso immediato, nella cancelleria dell’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ai sensi degli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p..
Informazione provvisoria n. 19/2020. È stata rinviata anche la decisione relativa alla sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020 e alla sua operatività ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, siano pervenuti nella cancelleria della stessa nel periodo tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 ovvero a tutti i procedimenti comunque pendenti in tale periodo, a prescindere dalla data in cui siano pervenuti alla cancelleria. Si attende dunque la pronuncia della Corte Costituzionale in ordine alla disciplina della sospensione della prescrizione nel periodo di emergenza sanitaria.
Fonte: Diritto e Giustizia