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Accedi / IscrivitiIn virtù dell’art. 512 c.p.c., le controversie distributive devono essere introdotte e trattate nelle forme di cui all’art. 617 c.p.c. «a prescindere dalla circostanza che la causa petendi sia costituita dalla denuncia di vizi formali del titolo esecutivo di uno dei creditori partecipanti alla distribuzione, ovvero da qualsiasi altra questione - anche relativa ai rapporti sostanziali - che possa dedursi in tale sede».