PROCEDIMENTO PENALE

Connessione o autonomia tra procedimenti di estradizione? La parola alle Sezioni Unite

30 Novembre 2020

Cassazione penale

In tema di estradizione condizionata alla commutazione della pena perpetua, è rimessa alle Sezioni unite la questione se il giudice dell’esecuzione debba tenere conto della condizione apposta dall’autorità estradante quando la stessa autorità abbia già concesso, nei confronti dello stesso soggetto, l’estradizione per l’esecuzione di altra pena dell’ergastolo senza apporre alcuna condizione di commutazione della pena.  

 

Il caso. Affiliato al clan dei casalesi ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che, rispetto alle due condanne all’ergastolo pendenti, disponeva la sostituzione con la pena di anni trenta di reclusione solo con riguardo alla condanna più recente.

L’antefatto. L’uomo è stato condannato due volte (per fatti diversi) all’ergastolo con sentenza irrevocabile dall’autorità giudiziaria italiana. Poiché si trovava in Spagna, l’autorità italiana ne aveva chiesto l’estradizione. La prima volta, l’autorità spagnola disponeva la consegna temporanea a condizione che l’imputato fosse restituito alla Spagna. Giunto in Italia, infatti, l’imputato era sottoposto a processo e condannato alla pena dell’ergastolo per essere poi riconsegnato alla Spagna, essendo ivi pendente un altro procedimento a suo carico, per fatti commessi in territorio straniero.
Nuovamente richiesta altra estradizione, in estensione, da parte delle autorità italiane, la Spagna concedeva l’estradizione subordinandola, però, questa volta, alla condizione che, in caso di irrogazione della pena dell’ergastolo, essa non comportasse, inevitabilmente, la privazione della libertà per tutta la vita. La pena a cui l’imputato veniva condannato era nuovamente quella dell’ergastolo e anche questa sentenza è divenuta irrevocabile.

L’esecuzione della pena. Al giudice dell’esecuzione italiano è stato richiesto di sostituire le due pene all’ergastolo in corso di espiazione, ma il giudice disponeva la sostituzione solo riguardo alla condanna più recente, per la quale l’autorità spagnola aveva posto la condizione di cui si è detto.

Quando è illegale la pena inflitta all’estradato. È pacifico il principio secondo cui l’irrogazione dell’ergastolo nei confronti di un imputato estradato sotto la condizione dell’applicazione di una pena detentiva temporanea configura una pena illegale, che il giudice dell’esecuzione deve provvedere a sostituire, attraverso il rimedio dell’incidente di esecuzione. Tuttavia, secondo il giudice, tale principio vale solo se la condizione sia stata specificamente posta dallo Stato estradante.

L’autonomia dei procedimenti di estradizione. Secondo il giudice dell’esecuzione, ciascuna procedura di estradizione – anche se svolta in estensione – ha una propria autonomia, con la conseguenza che la condizione sulla pena da eseguire non può che avere ad oggetto il reato per il quale è concessa mentre alcuna incidenza avrebbe sui provvedimenti che definiscono la prima estradizione (dove l’unica condizione era quella della riconsegna, essendoci la necessità di giudicare l’estradando anche per fatti commessi nella giurisdizione spagnola).

Ne deriva che la commutazione della pena dell’ergastolo con quella detentiva temporanea va disposta solo in riferimento alla condanna all’ergastolo a cui fa riferimento il provvedimento di estradizione che contiene la condizione.

La difesa. Ad avviso della difesa dell’interessato, invece, quanto disposto in sede di estensione dell’estradizione non potrebbe che produrre effetti anche sulle precedenti decisioni di estradizione, specie alla luce del fatto che la prima estradizione aveva natura temporanea come attesterebbe il fatto che l’estradato veniva riconsegnato alla Spagna dopo il primo procedimento.

La condizione di commutazione riguarda solo l’estradizione a cui è apposta. Secondo un orientamento (2016, Cianciaruso), è legittimo escludere dalla commutazione il provvedimento a cui la condizione non sia specificamente apposta. Nel caso deciso, l’autorità estradante aveva apposto la condizione al primo provvedimento di estradizione, mentre nel concedere una seconda estradizione non aveva posto alcun limite né aveva chiesto alcuna garanzia di non applicazione della pena dell’ergastolo.

La condizione è estesa alla pena complessiva risultante dall’unificazione dei titoli esecutivi. Secondo un opposto orientamento (2019, Esposito), la condizione di commutazione della pena dell’ergastolo in pena temporanea, posta da uno Stato che non ammette la detenzione perpetua, deve essere applicata con riferimento alla pena complessiva risultante dall’unificazione dei titoli relativi a fatti anteriori alla consegna per la cui esecuzione è stata concessa l’estensione dell’estradizione pur senza reiterare la condizione. In tale pronuncia si è altresì affermato che la condizione di commutazione non viene né potenziata né annullata dai provvedimenti di estradizione incondizionata precedenti o successivi.

I procedimenti sono autonomi, anche se c’è l’estensione. Secondo il Collegio, non può condividersi la tesi dell’unificazione dei titoli esecutivi perché è necessario valorizzare l’autonomia di ciascun provvedimento di estradizione, seppure richiesto in estensione.

Ne conseguirebbe il principio di unicità del rapporto esecutivo e, dunque, l’impossibilità di far refluire una condizione posta dall’autorità estradante (in una procedura di estradizione) nell’esecuzione di pene da essa non interessate.

Questione di rapporti tra Stati in materia di estradizione. Secondo il Collegio si profila un potenziale conflitto su una questione di speciale importanza, suscettibile di ricadute anche in tema di mandato di arresto europeo esecutivo. Pertanto, il Collegio ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.

In tema di commutazione della pena dell’ergastolo, in attuazione della condizione – apposta al provvedimento che concede l’estradizione – che impone la commutazione in pena detentiva temporanea, le Sezioni unite della Corte di cassazione sono tenute ad esprimersi sull’autonomia o meno delle procedure di estradizione concesse in favore dello stesso soggetto, delle quali una condizionata alla commutazione della pena e l’altra no.

 

Fonte: Diritto e Giustizia