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Accedi / IscrivitiData la sua funzione assistenziale, il diritto all’assegno divorzile deve essere riconosciuto, nell’ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati tutti gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti dall’art. 5 l. n. 898/1970, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari, sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti.