FAMIGLIA

In caso di revoca del mantenimento non è dovuta la restituzione del pregresso

31 Marzo 2009

Cass. civ., Sez. I,  Sentenza 20 Marzo 2009, n. 6864

Se il giudice d'appello nega il diritto al mantenimento, l'ex coniuge non deve restituire le somme di modesta entità ricevute fino ad allora: è escluso che il beneficiario debba accantonarne una parte in vista di una riduzione o della cancellazione del trattamento.