La Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 28995/20, ha sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite in merito alla questione se, instaurata la convivenza di fatto, definita all’esito di un accertamento pieno su stabilità e durata della nuova formazione sociale, il diritto dell’ex coniuge all’assegno di divorzile, sperequato nella posizione economica, si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo, nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell’assegno, o se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dall’obiettiva valorizzazione del contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia dell’altro coniuge, sostengano dell’assegno divorzile, negli effetti compensativi suoi propri, la perdurante affermazione, anche, se del caso, per una modulazione da individuarsi, nel diverso contesto sociale di riferimento.
Il fatto. La ricorrente, vedendosi sopprimere dalla corte di appello l’assegno divorzile in ragione dell’accertata nuova e stabile convivenza, ricorreva in cassazione che, ritenendo il quesito di particolare importanza ed interesse, rimetteva al primo presidente della corte di cassazione per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite e anticipava la trattazione dei motivi ai soli fini della remissione indicata.
La ricorrente nei nove anni di durata del matrimonio aveva rinunciato ad un’attività professionale, o comunque lavorativa, per dedicarsi interamente ai figli, e ciò anche dopo la separazione personale dal marito che aveva potuto, invece, applicarsi completamente al proprio successo professionale.
La ricorrente non era peraltro più in età per poter reperire un’attività lavorativa. Aveva infine intrapreso una convivenza stabile, Dalla quale era nata anche una figlia, e con essa continuavano a convivere i figli del precedente matrimonio.
La corte d’appello si era pronunciata nel senso che «la semplice convivenza more uxorio con altra persona provoca, senza alcuna valutazione discrezionale del giudice, l’immediata soppressione dell’assegno divorzile».
La ricorrente lamentava che il profilo compensativo destinato ad integrare le ragioni dell’assegno divorzile, sostanziato dall’apporto personale dato dall’ex coniuge alla conduzione del nucleo familiare ed alla formazione del patrimonio comune, ne avrebbe escluso l’automatismo estintivo quale conseguenza della nuova convivenza.
Infatti, se detta esclusione è valida per i profili perequativi finalizzati al mantenimento del pregresso tenore di vita, il suo automatismo deve ritenersi escluso invece ogni qualvolta viene in evidenza il carattere compensativo o assistenziale dell’assegno.
Peraltro, secondo la ricorrente, occorreva altresì determinare se l’effetto estintivo dell’assegno di divorzio previsto dalla legge riguarda il caso di nozze nuove del beneficiario o se trovi applicazione, e in quali contenuti e limiti, anche nella distinta ipotesi della famiglia di fatto.
Il principio dell’autoresponsabilità. Nell’orientamento più recente della corte di cassazione si attribuisce dignità piena alla famiglia di fatto che, in quanto stabile e duratura, è da annoverarsi tra le formazioni sociali di cui l’individuo, libero e consapevole nella scelta di darvi corso, svolge la sua personalità.
In applicazione del principio dell’auto-responsabilità la persona mette quindi in conto quale esito della scelta compiuta, con il rischio di una cessazione della nuova convivenza, il venir meno dell’assegno divorzile di ogni forma di residua responsabilità post matrimoniale, rescindendosi attraverso la nuova convivenza ogni legame con la precedenza precedente esperienza matrimoniale ed il relativo tenore di vita.
L’automatismo degli effetti estintivi resta tuttavia mediato e contenuto dall’accertamento operato in sede giudiziale circa i caratteri della famiglia di fatto.
Tuttavia, nell’attuale pronuncia si evidenzia un ripensamento nell’indicato orientamento, promuovendo un completo scrutinio del canone dell’auto-responsabilità.
Nel dare disciplina agli aspetti economico patrimoniali che seguono alla pronuncia di divorzio, il principio di auto-responsabilità si trova ad operare non soltanto per il futuro, chiamando gli ex coniugi che costituiscono con altri una stabile convivenza scelte consapevoli di vita e assunzione di responsabilità anche a detrimento di pregresse posizioni di vantaggio che con il nuovo stabile assetto di vita si escludono, ma anche per il tempo passato. Pertanto, come ultimo tale il principio di auto – responsabilità deve essere ragionato sul fronte dei presupposti del maturato assegno divorzile laddove in questo venga riconosciuto il carattere composito e individuata la sua funzione compensativa.
Quest’ultima funzione, emancipandosi dalla prospettiva diretta valorizzare la natura assistenziale segnata dalla necessità per il beneficiario di mantenere il pregresso tenore di vita matrimoniale, resta invece finalizzata a riconoscere all’ex coniuge, economicamente più debole, un livello reddituale adeguato al contributo fornito all’interno della disciolta comunione, nella formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge.
La corte di cassazione ridefinendo i parametri di attribuzione dell’assegno divorzi si fa portatrice di una peculiare declinazione del principio dell’auto-responsabilità che esalta la componente perequativo compensativa dell’assegno di divorzio.
Tale ultima lettura vuole che il beneficiario possa godere dell’assegno divorzi non solo perché soggetto economicamente più debole, ma anche per quanto da egli fatto e sacrificato nell’interesse della famiglia e dell’altro coniuge nell’arco del significativo percorso matrimoniale e in tale visione le ragioni assistenziali, nella loro autonomia perdono di forza, lasciando il posto a quelle dell’individuo e della sua dignità.
Il principio di auto-responsabilità così declinato, compendiato nelle motivazioni della sentenza delle sezioni unite n. 18.287 del 2018 a cui si è richiamata tale sede, non può quindi escludere, per intero, il diritto all’assegno di divorzio laddove il beneficiario abbia instaurato una stabile convivenza di fatto con un terzo, ma, deve essere valutato secondo una differente declinazione, più vicina alle ragioni della concreta fattispecie, in cui si combinano la creazione di nuovi modelli di vita con la conservazione di pregresse posizioni, in quanto, entrambi, esito di consapevoli ed autonome scelte della persona.
Sulla base di detta indicata esigenza, la cassazione ritiene quindi che possa permanere il diritto all’assegno di divorzio nella sua natura compensativa, restando al giudice di merito al più accertare l’esistenza di ragioni per un eventuale modulazione del primo laddove la nuova scelta di convivenza si rilevi migliorativa delle condizioni economico patrimoniale del beneficiario rispetto alla funzione retributiva dell’assegno segnata, come tale, dall’osservanza di una misura di autosufficienza.
Fonte: Diritto e Giustizia