In tema di divorzio, non possono computarsi nel patrimonio del coniuge creditore dell’assegno divorzile, calcolato ai sensi dell’art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, anche gli introiti percepiti dal medesimo a seguito di inadempimento nella corresponsione dell’assegno di separazione, corrisposti in unica soluzione a seguito di azione esecutiva svolta con successo.
Fonte: Diritto e Giustizia