Oltre all’elemento oggettivo, dovrà rinvenirsi anche quello soggettivo, che potrà essere così valorizzato nella trattazione:
“Sotto il profilo psicologico, sono richiesti sia il dolo del fatto che quello di concorso: ne consegue che non è sufficiente la coscienza e volontà di commettere il fatto di reato, dovendo sussistere anche la rappresentazione e accettazione di collaborare con altri soggetti per la realizzazione del reato medesimo”.