DIRITTO PENALE

DESISTENZA VOLONTARIA

26 Maggio 2019

Sussiste quando l’agente, realizzata solamente una parte della condotta incriminatrice descritta dalla norma di parte speciale, che sarebbe già punibile a titolo di tentativo, desista volontariamente dal portarla a compimento; si tratta, quindi, di una interruzione volontaria dell’azione esecutiva.