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Traccia | Fattispecie | Giurisprudenza | Svolgimento |
Traccia
L’associazione non riconosciuta Viva la Natura viene a conoscenza della volontà di Tizio di realizzare un progetto edificatorio in un’area ricompresa all’interno del Parco naturale regionale da parte del proprietario di un fondo.
La stessa impugna, quindi, dinanzi al TAR gli atti prodromici alla formazione del titolo edificatorio al medesimo rilasciato, ovvero l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione, il nulla osta dell’Ente Parco ed il parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.
In vista della camera cautelare, peraltro, la difesa della Regione, deposita una memoria in cui contesta la legittimazione alla presentazione del ricorso da parte dell’associazione.
Il candidato, assunte le vesti del legale di quest’ultima, rediga l’atto giudiziario più idoneo alla sua tutela.
Articoli di riferimento
- Art. 55 d.lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo)
Fattispecie
Legittimazione attiva dell’associazione ambientalista a tutela degli interessi attinenti lo scopo istituzionale della stessa.
Istituti
- Art. 13 l. n. 349 del 1986 (Legge istitutiva ministero dell’Ambiente);
- Art. 9 l. n. 241 del 1990 (Intervento nel procedimento).
Giurisprudenza
- TAR Genova, sez I, 8 maggio 2015, n. 464. Alla luce della chiara previsione di cui al comma 12 del citato art. 146 l’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.
- Cons. St., sez. VI, 13 maggio 2010, n. 6554. Sussiste la legittimazione e l'interesse ad agire delle associazioni di protezione ambientale non individuate ai sensi dell'art. 13 l. 8 luglio 1986, n. 349 che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e o la qualità della vita delle popolazioni residenti nell'ambito di un determinato territorio circoscritto nonché dei singoli individui in base alla "vicinitas" ovvero in base al criterio, elastico, dello stabile collegamento con il territorio oggetto della potenziale lesione ambientale. Occorre però che il sodalizio e il singolo identifichino quale bene della vita (il paesaggio, l'acqua, il suolo, il proprio terreno) possa essere oggetto di potenziale lesione da parte dell'iniziativa dei pubblici poteri; non è necessario invece che i soggetti interessati risiedano nei terreni direttamente toccati dall'intervento.
Svolgimento
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI ….
memoria per la camera di consiglio del ... r.g. n……….
Per l’Associazione Viva la Natura , con l’avv….
ricorrente
contro
Regione di …., con l’avvocatura regionale
amministrazione resistente
e nei confronti di
Tizio, con l’avv….
per l'annullamento previa sospensione
- del decreto della Regione, avente ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Sulla legittimazione attiva
La Regione, con la propria memoria di costituzione e difesa, ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione ed interesse ad agire in capo all’ associazione ricorrente.
Nulla di più erroneo.
Giova, sul punto, evidenziare che la legittimazione delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 l. n. 349 del 1986 costituisce lo strumento attraverso il quale - rendendo operante la sussidiarietà orizzontale, ora prevista dall'art. 118 Cost. - l'ordinamento seleziona e tutela interessi che, pur diffusi (e quindi per loro natura indifferenziati e adespoti) presentano rilevanza costituzionale primaria. Tale legittimazione presenta carattere speciale, in quanto attribuita dalla Legge in deroga all'art. 81 c.p.c. e quindi è del tutto condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che nega la possibilità di delegarne l'esercizio ad un soggetto diverso da quello cui l'ordinamento l'attribuisce.
L’art. 9 l. n. 241 del 1990 stabilisce, inoltre, che qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
La giurisprudenza sul punto ha osservato che il riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente non preclude che siano legittimate a proporre ricorso anche associazioni non riconosciute previa verifica, da effettuarsi in sede giurisdizionale caso per caso, della titolarità dell’interesse alla protezione ambientale sulla base degli indici di rappresentatività posseduti in concreto (Cons. St., sez. VI, 13 maggio 2010, n. 6554).
Una diversa opinione non sarebbe conforme alla Costituzione (artt. 24, 103 e 113), in quanto attribuirebbe in via esclusiva all’Amministrazione il potere di selezionare i soggetti legittimati ad agire in giudizio, così impedendo l’accesso alla tutela giurisdizionale ad enti esponenziali di posizioni soggettive differenziate e qualificate, definibili quali interessi legittimi.
La legittimazione a ricorrere spetta, quindi, anche ai meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l’ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su un territorio circoscritto. Altrimenti opinando le località e le relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all’ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente.
Tale quadro normativo è anche coerente con la direttiva europea 27 Giugno 1985 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che riconosce alle associazioni ambientali la legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti che autorizzano progetti che abbiano impatto ambientale.
La direttiva menzionata non consente, infatti, che il legislatore nazionale possa limitare l’accesso al ricorso giurisdizionale ad associazioni con un numero minimo di componenti, tale da comprimere indebitamente la legittimazione al ricorso e così impedendo di fatto che gli interessi collettivi possano essere azionati in giudizio (C. giust. CE, II 15 Ottobre 2009).
Alla luce di quanto sopra esposto, sussiste e risulta manifesto il fumus boni iuris del presente ricorso. Evidente è, altresì, il periculum in mora, derivante dall’irreparabilità del pregiudizio che subirebbe l’odierna ricorrente, per effetto dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
…., lì ….
Avv. … (firma)
Procura speciale
Io sottoscritto …., in qualità di legale rappresentante della Associazione Viva La Natura delego l’Avv. …, del Foro di …, a rappresentare e difendere la medesima società nel presente giudizio dinanzi al T.A.R. …, conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire da altri avvocati con pari poteri, ed eleggo domicilio presso il suo studio in ... nella via …, n. … Dichiaro, inoltre, di esser stato edotto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR. , che i dati personali richiesti verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e, perciò, a tal fine, presto il proprio consenso al loro trattamento.
…., lì ….
.... (firma)
È autentica
Avv. …. (firma)