Diversi Condomini della città di Messina si rivolgevano al TAR siciliano per chiedere l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Sindaco avente ad oggetto l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata per l'area centro. Ad avviso dei ricorrenti, l'atto impugnato sarebbe viziato da eccesso di potere o di abnorme illogicità. Secondo le doglianze rappresentate nel ricorso introduttivo, l'ordinanza del Comune presenterebbe gravi oneri (irragionevoli e sproporzionati) per i condomini in quanto «il posizionamento del carrellato dell'umido e l'accatastamento dei sacchetti contenenti la frazione secca accanto al portone d'ingresso, sarebbero state in contrasto con le basilari regole igienico-sanitarie.». Inoltre, «gli obblighi di posizionare il carrellato ed i sacchi per la raccolta differenziata nel punto immediatamente adiacente al portone di ingresso del Condominio avrebbero inciso, altresì, sul decoro e sulla conservazione delle parti comuni dell'edificio». Si costituiva in giudizio il Comune di Messina, contestando integralmente le eccezioni sollevate dai Condomini.
Il ricorso è infondato e le censure mosse dai ricorrenti non sono condivisibili.
In via preliminare, il Collegio evidenzia che, diversamente a quanto ex adverso sostenuto, l'ordinanza impugnata non rappresenti l'esercizio di poteri eccezionali ed extra ordinem, bensì «l'attuazione di preesistenti e ben definite previsioni regolamentari». Nello specifico, l'impugnato provvedimento attua e definisce, (...).
Fonte: Diritto e Giustizia