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Traccia | Fattispecie | Giurisprudenza | Svolgimento |
Traccia
L’anziana Sempronia, ormai incapace di provvedere a se stessa, durante la settimana é assistita, giorno e notte, da una badante, mentre nel fine settimana è suo figlio Tizio ad occuparsi di lei.
A beneficio della signora è stato altresì nominato, con decreto del giudice tutelare, un amministratore di sostegno, individuato nella persona di Caio.
Quest’ultimo si reca periodicamente a fare visita a Sempronia e, come stabilito dal predetto decreto, una volta al mese redige una relazione riguardante le condizioni di vita dell’anziana e l’attività da lui svolta a beneficio della stessa.
Un venerdì sera, l’amministratore si reca a casa di Sempronia per la consueta visita prima del week-end; proprio in quel momento, la badante sta terminando il suo turno di lavoro e si prepara per andare via.
Poiché Tizio non è ancora arrivato, Caio, che non vuole lasciare la donna da sola, la invita a contattarlo telefonicamente al fine di sollecitarne l’arrivo.
Tizio, al telefono, riferisce di avere appena avuto un imprevisto, ma rassicura la donna sul suo imminente arrivo.
Sollevato da tale affermazione, Caio saluta la donna, ricordandole che sarebbe tornato a trovarla il martedì pomeriggio.
Peraltro, il lunedì mattina viene invitato dai Carabinieri a recarsi presso la Caserma di Alfa, dove scopre che, il venerdì precedente, Tizio non si sia mai recato a casa della madre e che questa sia rimasta sola per l’intero fine settimana senza né cibo, né acqua ed in condizioni igieniche disastrose.
Viene, quindi, aperto un procedimento penale sia a carico di Caio che a carico di Tizio ed entrambi, ad esito di dibattimento, vengono ritenuti responsabili per il reato di cui agli artt. 40, comma 2, 110, 591 c.p. e condannati alla pena di anni tre di reclusione.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto giudiziario più idoneo alla tutela delle sue ragioni.
Articoli di riferimento
Fattispecie
Non risponde del delitto di abbandono di persona incapace l’amministratore di sostegno che abbia omesso di accudire, durante il fine settimana, la anziana beneficiaria posto che, in mancanza di specifiche previsioni contenute nel decreto di nomina adottato dal Giudice Tutelare, egli non assume alcuna specifica posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell’incolumità personale del soggetto incapace.
Istituti
- Art. 40 c.p. (Rapporto di causalità);
- Art. 110 c.p. (Pena per coloro che concorrono nel reato);
- Art. 591 c.p. (Abbandono di persone minori o incapaci).
Giurisprudenza
- Cassazione penale, sez. V, 30 ottobre 2017, n. 53992. Se l'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori od incapaci è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo, l'elemento soggettivo si configura solo quando l'agente abbia la consapevolezza che l'incapace sia esposto a tale stato di pericolo.
- Cassazione penale, sez. V, 18 aprile 2016, n. 29666. Il dolo del delitto di cui all'art. 591 c.p. è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a se stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione (nella specie, l'imputato aveva abbandonato il figlio disabile per circa quattro ore, da solo, all'interno di un'autovettura, nel pomeriggio di un giorno estivo).
- Cassazione penale, sez. V, 19 ottobre 2015, n. 7974. Pur avendo un dovere di relazionare periodicamente (secondo la cadenza temporale stabilita dal giudice) sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, il compito dell'amministratore di sostegno resta fondamentalmente quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la "cura della persona", poiché l'art. 357 c.c., che indica tale funzione a proposito del tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall'art. 411 tra le "norme applicabili all'amministrazione di sostegno". Ciò significa che, in mancanza di apposite previsioni nel decreto di nomina, l'amministratore di sostegno non assume una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale del soggetto incapace.
- Cassazione penale, sez. I, 30 aprile 2015, n. 35814. L'art. 591 c.p. tutela, non già il rispetto dell'obbligo legale di assistenza in sé considerato, quanto il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo che non deve necessariamente essersi realizzato e la condotta di "abbandono" resta integrata da qualunque azione od omissione, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o per l'incolumità del soggetto passivo. Il dolo richiesto dalla norma incriminatrice è generico e consiste nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità di cui si abbia l'esatta percezione.
Svolgimento
CORTE D'APPELLO DI ....
ATTO DI APPELLO
Il sottoscritto Avv. .... difensore di fiducia, giusta nomina depositata in data ...., di Caio, nato a ...., il ...., residente in ...., via ...., imputato nel procedimento penale R.G.N.R. ...., per il reato di cui agli artt. 40, comma 2, 110, 591 c.p., dichiara ai sensi degli artt. 571, comma 3, c.p.p., 581 c.p.p. e 593 c.p.p., di proporre
APPELLO
avverso la sentenza n. ...., pronunciata in data .... e depositata in data ...., dal Tribunale di ...., in Composizione Monocratica, con la quale Caio, all'esito di dibattimento, è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione, perché riconosciuto penalmente responsabile in ordine al delitto ascrittogli, asseritamente commesso in concorso con il coimputato Tizio, per i seguenti
MOTIVI
- Erroneità della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
La sentenza impugnata ha erroneamente affermato la responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 591 c.p., il quale, per quel che qui interessa, dispone che “Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
Al riguardo, giova senz’altro ricordare che, ai fini della configurabilità del reato contestato all’odierno appellante, sia in primo luogo necessaria, sotto il profilo oggettivo, una qualunque azione od omissione, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia di cui è gravato il soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o per l'incolumità del soggetto passivo.
L’elemento soggettivo si concretizza nel dolo generico, quale coscienza e volontà di realizzare la condotta descritta dalla norma incriminatrice.
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale è pervenuto all’affermazione della penale responsabilità di Caio in ordine al reato ascrittogli pur in assenza di qualsivoglia riscontro in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo tipico richiesto dall’art. 591 c.p.
Ad esito dell’istruttoria dibattimentale, è, difatti, pacificamente emerso che l’imputato, amministratore di sostegno dell’anziana Sempronia, dovesse assistere la donna nella gestione dei propri interessi di natura patrimoniale e, come previsto dal decreto di nomina del giudice tutelare, ritualmente prodotto in primo grado, redigere mensilmente una relazione in ordine alle condizioni di vita dell’amministrata ed all’attività da lui svolta in favore della stessa.
Nessun obbligo sussisteva, dunque, in capo all’odierno appellante, in funzione della carica rivestita, in relazione alla cura della persona, ovvero alla tutela dei beni della vita e dell’incolumità personale dell’anziana Sempronia.
Il Giudice di primo grado ha, invero, erroneamente ritenuto Caio titolare di una posizione di garanzia nei confronti della donna, in realtà insussistente, dalla cui inosservanza sarebbe derivata la responsabilità penale del predetto per quanto accaduto.
Recentemente, pronunciandosi su un caso analogo, la Suprema Corte di Cassazione ha così statuito: “Pur avendo un dovere di relazionare periodicamente (secondo la cadenza temporale stabilita dal giudice) sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, il compito dell'amministratore di sostegno resta fondamentalmente quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la ‘cura della persona’, poiché l'art. 357 c.c., che indica tale funzione a proposito del tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall'art. 411 tra le ‘norme applicabili all'amministrazione di sostegno’. Ciò significa che, in mancanza di apposite previsioni nel decreto di nomina, l'amministratore di sostegno non assume una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale del soggetto incapace” (Cass. pen., sez. V, 19 ottobre 2015, n. 7974).
Alla luce di quanto testé osservato, del tutto evidente è l’errore nel quale è incorso il Tribunale nel considerare l’imputato inadempiente ad obblighi di cui, di fatto, non era gravato.
L’appellata sentenza deve essere, pertanto, riformata e Caio deve essere mandato assolto perché il fatto ascrittogli non sussiste.
- Erroneità della sentenza impugnata perché Caio non ha commesso il fatto.
Nella denegata ipotesi in cui l’adita Corte d’Appello ritenesse che il delitto contestato al prevenuto sia pienamente sussistente, il che non è, deve rilevarsi che esso debba essere interamente ascritto a Tizio, ovvero al figlio dell’anziana Sempronia.
É, al riguardo, emerso che fosse proprio costui ad occuparsi della madre durante il fine settimana, allorquando la badante assunta alle dipendenze di Sempronia non era in casa.
Ebbene, proprio nel fine settimana contestato, Tizio, nonostante avesse telefonicamente rassicurato la madre, in presenza di Caio, del suo imminente arrivo, ometteva di recarsi presso la casa di Sempronia, lasciandola sola, senza cibo né acqua ed in disastrose condizioni igieniche, per oltre due giorni.
Tizio, dunque, coscientemente e volontariamente, ometteva di adempiere all’obbligo giuridico di custodia su di lui gravante, esponendo l’anziana madre ad un serio pericolo per la propria incolumità.
La condotta posta in essere dal coimputato è essa sola idonea ad integrare la fattispecie criminosa contestata.
Nessun profilo di responsabilità concorsuale può difatti considerarsi sussistente in capo all’appellante, neppure sotto il profilo morale.
Ciò in quanto le risultanze istruttorie hanno consentito di accertare che Caio, pur non essendo investito di alcuna posizione di garanzia nei confronti di Sempronia, avesse indotto quest’ultima a contattare telefonicamente il figlio, che egli sapeva dover assistere la donna, al fine di sollecitarne l’arrivo e che avesse lasciato l’abitazione solo dopo aver sentito Tizio rassicurare la donna, dicendole che sarebbe arrivato a breve.
Caio deve essere, in considerazione di quanto sopra, mandato assolto quanto meno per non aver commesso il fatto.
- Rideterminazione della pena inflitta.
Da ultimo, qualora l’Ill.ma Corte adita, disattendendo le suesposte argomentazioni, dovesse ritenere Caio responsabile in ordine al reato contestato, si ritiene opportuno rilevare che, in considerazione dell’incensuratezza e dell’ottimo comportamento processuale tenuto dal prevenuto, questi sia meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis c.p., con conseguente contenimento della pena al minimo edittale e concessione di tutti i benefici di Legge.
Per tutti i suddetti motivi, il sottoscritto difensore, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Voglia, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In via principale, mandare assolto Caio dal reato ascritto perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
In via subordinata, concesse le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p., contenere la pena nel minimo edittale, con tutti i benefici di Legge;
...., lì .... Avv. .... (firma)