DIRITTO CIVILE IN GENERE

La gratuità dell’incarico di curatore dell’inabilitato. Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

18 Novembre 2019

Traccia

Sempronia, tossicodipendente, al fine di acquistare la dose giornaliera di eroina si appropria mensilmente della pensione della anziana madre Mevia ormai vedova e senza altri mezzi di sostentamento.
 
Stanca e frustrata della situazione familiare venutasi a creare a causa della tossicodipendenza della figlia, Mevia conferisce mandato al proprio legale di fiducia affinché la figlia venga dichiarata inabilitata. 
 
In data 3 ottobre 2013, il giudice presso il Tribunale di Alfa pronuncia sentenza di inabilitazione della donna, con contestuale nomina del curatore Caio per un periodo di tempo pari a 6 mesi.
 
Alla cessazione dell’incarico, Caio invia una lettera raccomandata a Sempronia, oramai disintossicata, diffidandola al pagamento del compenso per lo svolgimento dell’attività dal medesimo prestata, per un importo pari a euro 8.000,00, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
 
Pertanto, alla luce del fatto che Sempronia, nonostante il sollecito, non si determini a corrispondere quanto richiesto da Caio, quest’ultimo fa notificare alla donna un decreto ingiuntivo per il recupero di quanto ad esso spettante.
 
Sempronia, fermamente convinta che nulla debba a Caio, si rivolge ad un legale affinché verifichi se ed in che modo possa opporsi alla sua richiesta.
 
Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronia, rediga l’atto giudiziario più idoneo alla tutela delle sue ragioni.
 
 
Articoli di riferimento

Fattispecie

É illegittima la pretesa di pagamento del compenso da parte del soggetto nominato curatore dell’inabilitato, poiché trattasi di incarico gratuito.

 

Istituti

 

Giurisprudenza

  • Cass. civ., sez. VI, 13 maggio 2015, n. 9816. In tema di curatela di un soggetto inabilitato trovano applicazione le norme previste per la curatela del minore emancipato, tra le quali non figura l'art. 379 c.c. né nessun altra disposizione che riconosca al curatore un'indennità per lo svolgimento dell'incarico, caratterizzato dalla generica ed assoluta gratuità.
  • Cass. civ., sez. VI, 30 gennaio 2015, n. 1773.  Il curatore dell'inabilitato non assume il ruolo né di rappresentante legale né di sostituto processuale dell'incapace, ma svolge solo funzioni di assistenza e di supporto, sicché, in caso di citazione in giudizio del solo curatore, è radicalmente invalida la sentenza pronunciata a conclusione di un procedimento parimenti nullo.
  • Cass. civ., sez. III, 08 febbraio 2012, n. 1770. Il passaggio in cosa giudicata formale della pronuncia di inabilitazione non determina l'immutabilità e incontrovertibilità dell'accertamento delle condizioni di incapacità legale, coprendo la cosa giudicata formale soltanto la circostanza che quella persona è affetta da infermità nel momento della pronuncia e che lo è stata fino a quel momento con le modalità accertate nella sentenza stessa.
  • Cass. civ., sez. I, 25 settembre 2008, n. 24082. Poiché l'inabilitazione produce come effetto legale soltanto l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, posti in essere dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle modalità prescritte, essa non incide sulla validità del compimento di un mero fatto giuridico, privo di alcun profilo volitivo, quale la ricezione di un atto giudiziario, che resta preclusa, a norma dell'art. 139, comma 2, c.p.c., soltanto al minore di 14 anni od al soggetto palesemente incapace.

Svolgimento

TRIBUNALE DI ….

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

nell’interesse di Sempronia, nata a …., il …., residente in …., Via …., n. …., C.F. …., rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. …., C.F. …., fax …., pec …., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in …., Via …., n. ….,

ATTRICE - OPPONENTE

CONTRO

Caio, nato a …., il …., residente in …., Via …., n. …., C.F. …., rappresentato e difeso dall’Avv. …., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in …., Via …., n. ….

CONVENUTO - OPPOSTO

AVVERSO

il decreto ingiuntivo n. …., emesso dal Tribunale di …. in data …. e notificato in data …. con il quale all'odierna opponente è stato intimato il pagamento della somma pari ad euro 8.000,00 oltre interessi e ad euro …., a titolo di spese processuali, in favore di Caio (doc. 1).

FATTO

-          Con ricorso in data …., Mevia, nella sua qualità di madre dell’odierna attrice, chiedeva al Tribunale di Alfa che quest’ultima venisse dichiarata inabilitata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 415 c.c. (doc. 2).

-          Ciò in quanto la stessa, tossicodipendente, abusando abitualmente di sostanze stupefacenti, cagionava un perdurante e rilevante pregiudizio di natura economica per la propria famiglia.

-          Sempronia, infatti, si appropriava costantemente delle uniche somme di denaro percepite – a titolo di pensione – dall’anziana madre, oramai vedova e priva di alcun altro mezzo di sostentamento.

-          A seguito del predetto ricorso, il Tribunale di Alfa, con sentenza in data 3 ottobre 2013, dichiarava l’inabilitazione di Sempronia con contestuale nomina, in suo favore, del curatore Caio, per la durata di sei mesi (doc. 3).

-          Quest’ultimo, in data …., notificava all’odierna opponente il decreto ingiuntivo n. …., emesso dal Tribunale di …., mediante il quale intimava il pagamento della somma pari ad euro 8.000,00 a titolo di compenso per l’attività espletata in suo favore in ragione del summenzionato incarico di curatore, oltre ad interessi e spese legali, pari ad euro ….

-          La pretesa di Sempronia è fondata ed ha, pertanto, interesse ad adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere la revoca del decreto opposto per i seguenti motivi di

DIRITTO

Il decreto ingiuntivo emesso in favore di Caio è del tutto illegittimo e, in quanto tale, deve essere revocato, stante l’insussistenza del credito dal medesimo asseritamene vantato nei confronti dell’odierna attrice.

L’attività dal medesimo espletata in favore di Sempronia in ragione della sentenza di inabilitazione indicata in premessa, infatti, deve ritenersi svolta a titolo completamente gratuito, con conseguente illegittimità di qualsivoglia richiesta di pagamento a tal titolo. Al riguardo, pare appena il caso di ricordare che, in ragione di quanto espressamente disposto dall’art. 415 c.c., la nomina del curatore si renda necessaria al fine di tutelare soggetti particolarmente deboli – tra i quali coloro che siano dediti all’abuso delle sostanze stupefacenti – al fine di evitare che i medesimi possano arrecare pregiudizio economico a sé stessi o alla propria famiglia. Tale attività, volta a preservare il soggetto debole dagli atti pregiudizievoli che il medesimo potrebbe porre in essere, deve ritenersi completamente gratuita.

La suddetta caratteristica dell’attività in questione si evince evidentemente non solo dalla natura stessa dell’istituto ma altresì alla luce del fatto che alcuna norma preveda la possibilità di riconoscere al medesimo un compenso. Né può ritenersi applicabile il disposto di cui all’art. 379 c.c., dettato in tema di tutela dell’interdetto, il quale al secondo comma stabilisce la possibilità per il tutore di vedersi riconoscere un’equa indennità in considerazione dell’entità del patrimonio e delle difficoltà dell’amministrazione. Tale principio è stato altresì ribadito dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha recentemente affermato che “in tema di curatela di un soggetto inabilitato trovano applicazione le norme previste per la curatela del minore emancipato, tra le quali non figura l'art. 379 c.c. né nessun altra disposizione che riconosca al curatore un'indennità per lo svolgimento dell'incarico, caratterizzato dalla generica ed assoluta gratuità” (Cass. civ., sez. VI, 13 maggio 2015, n. 9816).

Tutto ciò premesso, Sempronia, come sopra rappresentata e difesa,

CITA

Caio, nato a …., il …., residente in …., Via …., n. …., C.F. …., a comparire nanti l’intestato Tribunale, giudice designando, all’udienza del …., ovvero a quella successiva che verrà fissata d’ufficio ed a costituirsi nel termine di venti giorni prima della suddetta udienza, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che costituendosi oltre il suddetto termine incorrerà nelle decadenze di cui agli att. 38 e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia, l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

  • In via principale e nel merito, revocare il decreto ingiuntivo…., emesso dal Tribunale di …. in data …. e notificato in data …., dichiarando nel contempo che la pretesa azionata in via monitoria è infondata per i motivi di cui alla narrativa;
  • In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

1. decreto ingiuntivo n. …., emesso in data …. e notificato in data ….;

2. ricorso per la dichiarazione di inabilitazione in data ….;

3. sentenza di inabilitazione pronunciata dal Tribunale di …. in data 3 ottobre 2013.

In via istruttoria si deduce interrogatorio formale di Caio e prova per testi su tutti i capi dell’espositiva in fatto che, preceduti dalle parole “è vero che”, si intendono integralmente trascritti.

Si indicano quali testimoni i Sigg.ri …., ….

Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione ed istanza nei termini di legge.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è pari ad euro ….

…., lì ….

                                                                                     Avv. …. (firma)

 

PROCURA SPECIALE

La sottoscritta Sempronia, nato a …., il …., residente in …., via …., n. …., C.F. …., delega l’Avv. …., C.F. …., a sottoscrivere il presente atto, conferendogli il potere di rappresentarla e difenderla, in ogni fase e grado del presente procedimento, anche d’appello, come nel procedimento di esecuzione ed eventuali opposizioni e di rinnovare precetti. Conferisce altresì ogni facoltà di legge quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di rinunciare agli atti del giudizio ed accettare la rinuncia, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, transigere, conciliare, incassare somme dalla controparte, dal debitore, da terzi e dal soccombente, trattenere gli onorari, diritti e spese su dette somme, rilasciare quietanze a saldo, eleggere domicili, nonché di nominare, sostituire a sé, revocare altri procuratori. Dichiara di aver per rato e valido fin d’ora l’operato del costituito procuratore senza necessità di ulteriori ratifiche e sotto gli obblighi di Legge.

Dichiara di essere stata informata, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiara di essere stata informata, ai sensi dell’art. 2, comma 7, d.l. n. 132 del 2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiara di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell’incarico che con la presente conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR., di essere stata informata che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44 del 2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48 del 2013.

Elegge domicilio in …., Via …., n. ….

…., lì ….

…. (firma)

E’ autentica

Avv. …. (firma)