Premessi brevi cenni sull’elemento soggettivo configurabile nel delitto di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) in relazione al rapporto intercorrente con il reato di favoreggiamento reale, il candidato rediga motivato parere . . .
Il reato di riciclaggio è caratterizzato dalla condotta di sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da un delitto non colposo da parte di chi non sia concorrente nel c.d. “reato presupposto”, ovvero dal compimento di altre operazioni comunque tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita delle risorse illecite (art. 648-bis c.p.). Dalla formulazione della norma si evince pertanto che è sufficiente che la condotta sia sorretta da un dolo generico che si traduce nella sola coscienza e volontà di rendere non identificabile la provenienza del prodotto o del profitto del reato presupposto. L’elemento soggettivo del dolo deve comprendere (come nel delitto di ricettazione) la consapevolezza dell’illegittima provenienza (reato presupposto) della res che è oggetto del riciclaggio [1].
Si è posta la questione del rapporto intercorrente tra il delitto di riciclaggio e quello di favoreggiamento reale. Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che il reato di cui all’art. 378 c.p. (stante la lettera della disposizione) è una figura criminosa sussidiaria (anch’essa caratterizzata da dolo generico) rispetto a quella di riciclaggio, sicchè qualora ricorra tale ultima fattispecie, la prima deve ritenersi esclusa. Tra le due fattispecie non vi è dunque differenza alcuna in ordine all’elemento soggettivo del dolo generico, mentre l’elemento differenziale si rinviene sicuramente nell’oggetto (la cosa sui cade l’azione) che nel delitto di riciclaggio deve investire il prodotto o il profitto del delitto presupposto, ma non i mezzi che sono stati impiegati per commetterlo il cui occultamento può integrare il delitto di favoreggiamento reale.
Di Avv. Chiara Ponti
[1] La giurisprudenza ha sottolineato che il delitto è integrato nel suo aspetto soggettivo anche e soltanto da un dolo eventuale che si realizza quando l’agente, pur non conoscendo lo specifico delitto presupposto o tutti i suoi estremi fattuali, si rappresenta comunque la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del bene oggetto della condotta di riciclaggio.