Il c.d. decreto liquidità, d.l. n. 23/2020, convertito in l. n. 40/2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020) ha introdotto diverse misure di sostegno per le imprese colpite dall’emergenza sanitaria con agevolazioni per l’accesso al credito, misure di garanzia della continuità dell’attività e poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. Il testo introduce misure fiscali e contabili, tra cui la sospensione di versamenti tributari e contributivi (art. 18), la rimessione in termini per i versamenti (art. 21) e disposizioni sulla trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22).
In materia di giustizia, l’art. 36 ha prorogato all’11 maggio 2020 il termine fissato dall’art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020.
Con il nuovo art. 37-bis è stata disposta la sospensione, fino al 30 settembre 2020, delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56, comma 2, del d.l. n. 18/2020.
L’art. 5 dispone il differimento dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) al 1° settembre 2021. L’art. 9 invece precisa che « I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi. Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».
Il d.l. n. 22/2020, convertito in l. n. 41/2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020) prevede che il Ministero dell’istruzione possa adottare specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, il Ministero dovrà disciplinare le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, in sede di scrutini finali, la rimodulazione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresi' di un elaborato del candidato, l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio.
Quanto agli esami di abilitazione per l’accesso alle professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, il testo prevede l’applicazione dell’art. 87, comma 5, d.l. n. 18/2020. Inoltre, per gli aspiranti avvocati, l’art. 6, comma 3, prevede che « Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione».
Per prendere visione degli allegati si rimanda a Diritto e Giustizia.
Fonte Diritto e Giustizia