Gli Ordini sono infatti invitati a comunicare al CNF le proposte per le sottocommissioni, che devono essere composte da avvocati iscritti all'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti.
L'art. 47 l. n. 247/2012 disciplina la composizione della commissione d'esame e in particolare i requisiti e le incompatibilità su cui il CNF richiama l'attenzione. Infatti «non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF» (comma 5). «Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto» (comma 6).
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Fonte: Diritto e Giustizia