REATO IN GENERE

Usura, rileva l’oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite dalle parti

10 Ottobre 2019

Cass. pen., sez. II, 18 settembre 2019, n. 38551

Fattispecie

La Corte di Cassazione ha statuito che, perché sussista il delitto di usura, rileva l’oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite dalle parti, non essendo necessaria una condotta dell’agente diretta ad indurre la persona offesa a dargli o promettergli interessi o altri vantaggi usurari, non escludendo il reato neanche il fatto che la persona offesa abbia volontariamente accettato tali condizioni, o assunto l’iniziativa di avviare le negoziazioni.

Istituti

Cassazione penale, sez. II, 18 settembre 2019, n. 38551. Ai fini dell’integrazione del delitto di usura, è sufficiente l’oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite dalle parti, con la conseguenza che non è necessario che l’agente abbia posto in essere una condotta volta ad indurre la persona offesa a dargli o promettergli interessi o altri vantaggi usurari, né vale ad escludere il reato l’avere la persona offesa volontariamente accettato tali condizioni o assunto, essa medesima, l’iniziativa di avviare le negoziazioni.